Il venditore deve venderti il bene come da contratto, quindi se non scritto diversamente (come nel caso di rustici) deve (e sottolineo DEVE) consegnarti al momento del rogito una abitazione agibile. Se non puo' farlo entro i termini (che il compratore puo' a sua completa facolta' allungare o no) allora diventa egli stesso inadempiente, forza maggiore o meno, perche' e' venuto meno il bene stesso della compravendita. Non essendo piu' agibile non e' un piccolo "difetto" che causa deprezzamento (una maiolica del cesso sbeccata), ma ne compromette l'uso principale (civile abitazione) per il quale il contratto e' stato stipulato.
Escluso quindi che il compratore debba perdere la caparra in caso intenda rescindere il contratto se alla data del rogito (o meglio, dopo i solleciti) il venditore non produce l'agibilita' del Comune e un fabbricato esente da eventuali riparazioni come alla data del sopralluogo precedente alla frana.
Da valutare se il compratore ha diritto ad un risarcimento o meno in caso il venditore non sia in grado anche dopo ripetuti solleciti (dai quali il compratore non si puo' esimere se non c'e' la tassativita' espressa della data del rogito) di consegnare l'immobile. La causa di forza maggiore inviterebbe a rescindere semplicemente il contratto senza risarcimenti dalle parti se non il rendere la caparra.