@Bagudi
l'art. 2663 c.c. dispone che la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili è effettuata a cura del
Conservatore dei registri immobiliari nella cui circoscrizione i beni sono situati.
La trascrizione avviene tramite deposito di apposita istanza in doppio originale
, la c.d. nota di trascrizione, e di copia del titolo, allo scopo di rendere opponibile nei confronti dei terzi l'atto trascritto.
Tale istanza dovrà riportare i
dati previsti dall'art. 2659 c.c. (cognome e nome, luogo data di nascita delle parti, natura e situazione dei beni cui si riferisce, ecc.),
con allegato il titolo di cui si chiede la trascrizione e la data del medesimo, prodotto in
copia autenticata (se si tratta di atti pubblici, sentenze o domande giudiziali)
o in originale se si tratta di scritture private (salvo che si trovi depositato in pubblico archivio o negli atti di un notaio, in tal caso basta la copia autentica) (cfr. art. 2658 c.c.), nonché, limitatamente alla trascrizione degli
acquisti mortis causa, il certificato di morte del
de cuius e una copia o un estratto autentico del testamento ove presente (art. 2660 c.c.).
A seguito dell'introduzione del "
modello unico informatico", gli adempimenti relativi alla trascrizione possono essere effettuati
telematicamente, con la redazione della nota di trascrizione su supporto informatico e la trasmissione alla Conservatoria.
fonte:
La trascrizione