dormiente

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Agente Immobiliare
Mi domando se la stessa procedura è valida anche per gli affitti commerciali che sono regolati dall'art.55 della 392/78
Art. 55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti) La morosità' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può' essere sanata in sede giudiziale per non più' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà' del conduttore, può' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità' può' essere sanata, per non più' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, é' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà'. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
 

Avv Luigi Polidoro

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La clausola risolutiva è un istituto generale del diritto civile, applicabile ad ogni contratto.
L'art. 55 è invece un istituto speciale, che deroga la clausola risolutiva: in poche parole, anche in presenza di clausola risolutiva il meccanismo di cui all'art. 55 permette la prosecuzione del rapporto locativo.
L'art. 55, però, è applicabile soltanto alle locazioni abitative.
Quindi, ricapitolando: la clausola risolutiva espressa può essere apposta a qualsivoglia tipo di contratto.
Nelle locazioni abitative, e soltanto in queste, il meccanismo viene però derogato dall'art. 55 L. 392/1978 (se il conduttore se ne avvale e se ve ne sono i presupposti).
 

Bastimento

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Appena ho tempo vi descriverò però un effetto perverso che sorge nella dichiarazione dei redditi, in casi di locazione morosa, irrisolta nell'anno fiscale....; ricordo che è legata all'apposizione di un codice 4, ma devo rivedere il tutto.

Nella sostanza, ti aspetteresti un trattamento paragonabile alle unità non locate, dove la rendita catastale va ad incrementare l'imponibile non soggetto ad IRPEF, se già la ui è soggetta ad IMU.
Invece viene considerata la rendita catastale come reddito IRPEF: quindi prima il danno, e poi le beffe.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Già. Ho contestato l'approccio inutilmente presso un cugino commercialista, inutilmente.

E fatto pure un interpello: ma nonostante ci fossero gli elementi generali per rispondere in modo generalizzato, la risposta di AdE si è attestata sulla forma, vincolante, dell'interpello effettuato da privati, che deve far riferimento specifico a casi personali specifici. Così hanno pure perso tempo a rispondere con una NON risposta.

ma non demordo: appena ho tempo riformulerò l'interpello: invece di 3 paginette sarò costretto a produrne magari una dozzina: capisco che debbano mettere dei paletti, ma se la burocrazia assume un atteggiamento ottuso, siamo morti in partenza.

Li si che servirebbe un pò di rottamazione di vecchie e superate usanze.
 

e_l_e

Membro Attivo
Privato Cittadino
Appena ho tempo vi descriverò però un effetto perverso che sorge nella dichiarazione dei redditi, in casi di locazione morosa, irrisolta nell'anno fiscale....; ricordo che è legata all'apposizione di un codice 4, ma devo rivedere il tutto.

è esattamente quello che mi è successo: non solo non ho recuperato i canoni impagati, ma ho dovuto pagare l'IRPEF!

Nella sostanza, ti aspetteresti un trattamento paragonabile alle unità non locate, dove la rendita catastale va ad incrementare l'imponibile non soggetto ad IRPEF, se già la ui è soggetta ad IMU.
Invece viene considerata la rendita catastale come reddito IRPEF: quindi prima il danno, e poi le beffe.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
E_L_E_ : è esattamente quello che mi è successo: non solo non ho recuperato i canoni impagati, ma ho dovuto pagare l'IRPEF!

Si sono mescolate citazioni e commenti. Forse scrivevi quanto sopra. Può essere come dici, ma ne dubito.

Non sto parlando di canoni non rscossi di una locazione comemrciale, o canoni persi di una abitazione senza aver avuto una sentenza di sfratto. In questi casi so che l'IRPEF è dovuta: è una ulteriore penalizzazione ma così è la legge.

Sto invece parlando del trattamento dell'immobile, nonostante sia già emessa la sentenza di sfratto per morosità: viene considerato comunque un immobile "locato": come tale in sostituzione del canone viene tassata la rendita.
Se fosse equiparato al "non locato", e di fatto è come se lo fosse, la rendita catastale incrementerebbe l'imponibile totale non soggetto IRPEF (sempre che non sia esente da IMU), ed inciderebbe non sull'imposta ma solo nel calcolo dell'ISEE e delle valutazioni per prestazioni assistenziali.
 

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