Mi domando se la stessa procedura è valida anche per gli affitti commerciali che sono regolati dall'art.55 della 392/78
Art. 55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti) La morosità' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può' essere sanata in sede giudiziale per non più' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà' del conduttore, può' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità' può' essere sanata, per non più' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, é' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà'. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.
Art. 55. (Termine per il pagamento dei canoni scaduti) La morosità' del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può' essere sanata in sede giudiziale per non più' di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà' del conduttore, può' assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità' può' essere sanata, per non più' di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e' di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, é' conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà'. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.