Studio Roversi

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...poi segnali il tutto all'agenzia delle entrate e se l'inquilino non se ne va e non paga, almeno non ci paghi sopra le imposte.
Credo faciliti molto anche in fase di sfratto esecutivo.

Bene, ora lo sappiamo. Esiste la clausola risolutiva. Ma esiste anche la complicazione nel mondo rovesciato di oggi. La complicazione deriva dal fatto che l'esenzione che ci arrovella è condizionata dalla procedura giudiziaria. Potrebbe infatti accadere, e nella prassi quotidiana, non di rado accade, che il locatore, avvalendosi della clausola risolutiva (1456 c.c.) o della diffida ad adempiere (1454 c.c.), attraverso raccomandata recettizia, al buio, cioè senza attendere la pronuncia giudiziale, proceda fiscalmente in via anticipata alla chiusura del suo contratto ad uso abitativo presso l'ufficio del Registro. Facile, vero?

Ma come diceva il Trap "Non dire gatto".

Infatti, l'efficacia della clausola risolutiva espressa, che può essere apposta a tutti i tipi di locazione, abitativa o meno, in relazione al mancato pagamento della pigione (ma non solo), nel procedimento sommario rimane sospesa fino alla prima udienza o fino al termine di grazia assegnato dal giudice, ovvero il discusso articolo 55, la possibilità di sanare la mora, che Cassazione ritiene non applicabile alle locazioni non abitative, con la conseguenza della sua definitiva inefficacia qualora il convenuto espii la sua colpa (morosità) perchè, in tal caso, il contratto che davamo per defunto, risorgerà dalle ceneri come l'Araba Fenice, con la conseguenza pratica che i canoni assumeranno di nuovo, inaspettatamente, rilevanza reddituale.

La clausola viene congelata (freeeeeze!), l'ottimismo isterico si infrange sulle bianche scogliere dell'articolo 55 e il nuovo mondo nel quale ci siamo risvegliati è molto più banale della fiction in rosa della clausola risolutiva.

Con una postilla per gli spensierati. Facciamo un esempio: il conduttore si redime, estingue i suoi debiti pecuniari entro il termine di grazia, ricomincia a pagare con regolarità, poi un bel giorno riprende il vecchio vizio, il poverocristo del locatore si riavvale prontamente della clausola risolutiva (l'abituale tolleranza nel ricevere il canone oltre il termine stabilito, la renderebbe inoperante scriveva una vecchia amica) o della diffida ad adempiere, risolve nuovamente il contratto, mandando definitivamente in tilt l'Agenzia (che su questo spericolato atto "taglia & cuci", se in precedenza ci ha capito poco, adesso non ci capisce più niente e chiederà "spiegazioni" per tale schizofrenica condotta fiscale), ma il giudice, in presenza di comprovate difficoltà economiche, potrebbe concedere un secondo termine di grazia al moroso.

Ricordate i film "Ricomincio da capo", interpretato da Bill Murray e Andie Mac Dowell? Qui il "Giorno della Marmotta" è il simpaticissimo, scivoloso connubio civilistico "clausola risolutiva & articolo 55" che, come si è intuito, non sempre collima con scioglimenti anticipati di natura fiscale per mancato puntuale pagamento della pigione: la giurisprudenza non si preoccupa dei comportamenti fiscali pregressi.

In questo spirito, diamo comunque il benvenuto alla clausola risolutiva, sapendo però che, perlomeno nell'abitativo, non sarà nè miracolosa nè priva di scosse di assestamento. Proveremo ad usarla. Non assoggettare a tassazione i canoni non riscossi non sarà impossibile, ma andrà guadagnato con il sudore della fronte. E' questa, del resto, la condizione umana. Dopo la cacciata dall'Eden.
 

Bastimento

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Grazie Roversi. Annoterei però che fortunatamente per le locazioni abitative, i redditi "virtuali" generati dai canoni non riscossi, saranno comunque recuperati tramite credito d'imposta, una volta emessa la sentenza di sfratto. Mi sembra quindi ragionevole non affrettare la risoluzione ed attendere l'iter giudiziario.

Quanto invece alle locazioni commerciali, dove questo beneficio (credito d'imposta) non è ammesso, ben venga la clausola risolutiva.
 

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