alcuni passi
Tutte le cause di opposizione intraprese, a detti verbali sanzionatori, si sono concluse con pronunce tutte favorevoli, tranne una, all’Enasarco in quanto il Tribunale di Roma, unico tribunale competente, accertata la continuità e stabilità del rapporto di collaborazione tra i soggetti coinvolti (agenzia e suoi collaboratori), continuità provata soprattutto dalla fatturazione senza soluzione di continuità da parte del collaboratore all’agenzia (il collaboratore nei casi esaminati dai giudici emetteva fattura unicamente all’agenzia), concludevano con l’inquadramento del predetto rapporto di collaborazione nell’ambito del contratto di agenzia, ex art. 1742 c.c., con conseguente obbligo giuridico di iscrizione all’Enasarco.
Per quanto riguarda i soggetti non abilitati, laddove gli stessi svolgano la propria attività in forma autonoma e con carattere di continuità e stabilità, è pacifico per l’Enasarco che siano legati all’agenzia immobiliare da un rapporto riconducibile al contratto di agenzia, ex artt. 1742 c.c. e seguenti.
Da qui nasce il protocollo d’intesa, l’Enasarco ha proposto alle associazioni di categoria di firmare un protocollo d’intesa in base al quale le stesse associazioni di categoria si impegnino a promuovere tra i propri aderenti l’iscrizione alla Fondazione Enasarco dei soggetti di cui alla predetta lettera a) nel termine di sei mesi dalla conclusione dell’accordo; al contempo, la Fondazione Enasarco si impegna a fornire alle agenzie immobiliari tutti gli strumenti necessari ad un’agevole regolarizzazione dell’iscrizione anche attraverso un’attività finalizzata, in detto periodo, al supporto e alla consulenza in favore delle imprese del settore e si impegna a non richiedere la regolarizzazione di dette posizioni per i cinque anni pregressi.
L’Enasarco ha precisato che detto ultimo impegno non potrà tradursi in un espresso condono gratuito per le posizioni che andranno ad essere regolarizzate, in quanto ciò presuppone un intervento legislativo e quindi esula dalle facoltà proprie dell’ente, ma ha precisato che, nel caso di attività ispettiva esercitata nei confronti delle agenzie immobiliari che non abbiano dichiarato collaboratori rientranti nella fattispecie di cui sopra, la Fondazione Enasarco, per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione della presente, riconoscerà comunque, nell’ipotesi in cui emergano rapporti di agenzia non dichiarati, la sussistenza di oggettive incertezze interpretative, con conseguente applicazione delle sanzioni ridotte in misura pari al tasso legale in ragione d’anno, ai sensi dell’art. 38 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione.
Per quanto riguarda invece i collaboratori abilitati, ovvero già iscritti all’ex ruolo degli agenti di affari in mediazione prima ed adesso al Rea, la Fondazione Enasarco ha presentato istanza (congiunta con le associazioni di categoria) di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l’attività ispettiva - ai sensi dell’art. 9 D.lgs. 23.04.2004 n. 124, al fine di pervenire ad una soluzione della questione, obiettivamente allo stato molto complessa.