Concordo con Giorgio e con Roberto, a meno che non violi un divieto prescritto in un regolamento condominiale di natura contrattuale, che vieti esplicitamente il frazionamento di una unità in più unità immobiliari, cosa che ritengo alquanto improbabile, ne daremo solo comunicaziione all'amministratore che dividerà i millesimi es da 100 in 60 e 40 o 50 e 50 o 70 e 30 e via discorrendo.
Il condominio disciplina solo ed esclusivamente l'uso ed il godimento delle parti comuni, e non delle proprietà private, e sono parti comuni quelle elencate nell'art. 1117 del codice civile.
Il fatto salvo diritto di terzi è, come senz'altro saprai, la frase che tutti i comuni mettono nelle loro autorizzazioni.
E' chiaro che tale frazionamento non dovrà modificare l'estetica del palazzo.
Altro discorso invece se col frazionamento devo aprire un nuovo accesso all'appartamento, a meno che il precedente appartamento avesse un doppio ingresso, presumo se ne debba creare uno nuovo.
Si può fare utilizzando l'art. 1121 del c.c. uso proprio della cosa comune, dove ad esempio per l'apertura di una porta che permetta all'acceso di na nuova unità abitativa, il singolo condomino, può a proprie cure e spese utilizzare parti comuni dell'edificio a meno che non pregiudichino la natura e i diritti deglli altri condomini.