Lo stabile nel quale abito si suddivide in tre condomini indipendenti con tre ingressi separati; finora i problemi di gestione ed amministrazione ordinaria delle parti comuni (sostanzialmente la conduzione del riscaldamento, la manutenzione del relativo impianto e la cura dei pertinenti locali) erano decisi da un’assemblea congiunta nel quale partecipavano gli amministratori e i proprietari dei tre condomini; ora la legge di riforma del condominio del 2012 ha modificato l’art. 1117 del codice civile aggiungendo un articolo bis e creando, quando i condomini superano il numero di sessanta, la nuova figura dell' amministratore delle parti comuni che gestirà le spese di bilancio del riscaldamento e la connessa manutenzione degli impianti essendo coadiuvato da un rappresentate, eletto dai condomini in sede di assemblea, per ciascun condominio. In sostanza, qui nel mio stabile, avremo tre rappresentanti che, per conto dei rispettivi condomini, collaboreranno con questo “superamministratore” al regolare funzionamento del riscaldamento (e delle eventuali altri parti comuni).
Mi permetto di rivolgere agli esperti di Immobilio alcune domande.
Questa proliferazione di amministratori condominiali era proprio necessaria ai fini della corretta gestione delle parti comuni?
Perché aumentare, in modo autoritativo, le spese condominiali per ogni singolo condomino, in un periodo economico generale di vacche magre, dato che gli amministratori diventeranno due e dato che, naturalmente e legittimamente, non lavoreranno gratis?
Non era sufficiente l’assemblea condominiale congiunta che, un paio di volte all’anno, con la puntuale partecipazione dei tre amministratori, ci aggiornava sul regolare andamento delle parti comuni dei tre condomini?
Ora che l’assemblea congiunta sarà sostituita da un “sinedrio” composto da un amministratore più i rappresentanti, come faranno i condomini, non avendo più lo strumento di controllo dell’assemblea, ad esaminare e verificare la corretta gestione delle spese condominiali destinate alle parti comuni dei tre condomini ?
Il “superamministratore” o Il rappresentate di ciascun condominio avrà l’obbligo di riferire i dati del bilancio consuntivo e di quello preventivo, relativo alle parti comuni nelle assemblee condominiali di ciascun condominio, oppure no?
La legge prevede l'incompatibilità tra la figura dell' amministratore dei singolo condominio e quella dell’amministratore delle parti comuni?
La legge prevede l'incompatibilità tra i rappresentati designati dai condomini e l’amministratore del singolo condominio?
Grazie.
Mi permetto di rivolgere agli esperti di Immobilio alcune domande.
Questa proliferazione di amministratori condominiali era proprio necessaria ai fini della corretta gestione delle parti comuni?
Perché aumentare, in modo autoritativo, le spese condominiali per ogni singolo condomino, in un periodo economico generale di vacche magre, dato che gli amministratori diventeranno due e dato che, naturalmente e legittimamente, non lavoreranno gratis?
Non era sufficiente l’assemblea condominiale congiunta che, un paio di volte all’anno, con la puntuale partecipazione dei tre amministratori, ci aggiornava sul regolare andamento delle parti comuni dei tre condomini?
Ora che l’assemblea congiunta sarà sostituita da un “sinedrio” composto da un amministratore più i rappresentanti, come faranno i condomini, non avendo più lo strumento di controllo dell’assemblea, ad esaminare e verificare la corretta gestione delle spese condominiali destinate alle parti comuni dei tre condomini ?
Il “superamministratore” o Il rappresentate di ciascun condominio avrà l’obbligo di riferire i dati del bilancio consuntivo e di quello preventivo, relativo alle parti comuni nelle assemblee condominiali di ciascun condominio, oppure no?
La legge prevede l'incompatibilità tra la figura dell' amministratore dei singolo condominio e quella dell’amministratore delle parti comuni?
La legge prevede l'incompatibilità tra i rappresentati designati dai condomini e l’amministratore del singolo condominio?
Grazie.
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