@eldic : Che il paragone non fosse molto pertinente mi pare ovvio: ma non necessariamente per quanto tu esponi.
Spesso ci si dimentica che il contratto di locazione, prevede che il locatore si obblighi a consegnare al conduttore un immobile per un periodo, stabilito per legge, in 4+4 anni. ed il conduttore si impegna per 4 anni.
Cioè a fronte dell'impegno del locatore,
il conduttore si impegna a corrispondere un corrispettivo pari a 4 anni di locazione, suddivisi in canoni mensili. Al termine dei primi 4 anni può dare disdetta o prorogare di altri 4 anni. Difatti in sede di registrazione si potrebbe
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versare l'intera tassa di registro per i 4 anni, usufruendo di un piccolo sconto.
La disdetta anticipata è per legge opzionale, e può essere concessa o no. (lasciamo per il momento da parte le considerazioni di opportunità)
Certamente nessuno terrà prigioniero il conduttore che intende andarsene: per contratto non avrebbe che corrispondere quanto rimane da versare, in unica soluzione, e sarebbe perfettamente libero. Cosa che invece il locatore non potrebbe nemmeno fare......
Sotto il profilo contrattuale non vedo molte differenze rispetto ad altre situazioni similari: chi firma una proposta di acquisto e poi decide di rinunciare, perde la caparra; idem il venditore, se una volta incassata la caparra , cambia idea.
Il guaio è che solo un pazzo intenterà una causa contro un inquilino che se ne va anticipatamente: magari avrebbe potuto affittare ad altri e subisce anche questo danno.
Ovvio che di fronte ad una locazione pluriennale sempre corretta, negare la disdetta è sciocco ed inopportuno: ma capita anche che la disdetta te la diano dopo 8 mesi, dopo aver precisato che non eri disponibile ad una locazione temporanea inferiore ad almeno 12 mesi. Oggi il conduttore fa in sostanza solo i suoi comodi, credendo di avere speciali diritti: cosa che invece teoricamente non ha.
La chiave del problema sta in quei termini generici: "per gravi motivi", il conduttore può recedere
in qualunque momento, dando comunicazioni al locatore col preavviso stabilito. Sappiamo che la valutazione dei motivi è lasciata a valutazioni soggettive.