Luciano Passuti

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Con il D.L. 669 del 31/12/1996 è stata istituita la possibilità di trascrivere il contratto preliminare di compravendita.
Precedentemente , il contratto preliminare, non potendo essere “trascritto” era destinato a rimanere confinato nei rapporti interni tra venditore ed acquirente, con il rischio di grave pregiudizio per il compratore.
Le nuove normative consentono di trascrivere il contratto preliminare presso l’Ufficio del Territorio competente-Servizio di Pubblicità Immobiliare, a condizione che il contratto sia redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente.
La trascrizione conserva la sua efficacia per un anno dopo la scadenza del termine convenuto per la stipula del contratto definitivo e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di trascrizione del preliminare.
Con la trascrizione del preliminare vi è per così dire, una forma di “prenotazione” a favore dell’acquirente. Tale “prenotazione”, in quanto risultante da un Registro Pubblico, è opponibile ai terzi.
Ciò mette al riparo l’acquirente anche da malaugurati rovesci di fortuna del venditore atteso che eventuali successive trascrizioni o iscrizioni potenzialmente pregiudizievoli per l’acquirente gli sono innopponibili ove queste siano, come detto, successive alla trascrizione del preliminare.
Se si tratta di porzioni di fabbricati plurifamiliari da costruire o in corso di costruzione occorre che nel preliminare venga specificata la “superficie utile” della porzione di edificio oggetto di vendita e la quota di diritto spettante all’acquirente, espressa in quota millesimale.
Per i fabbricati in corso di costruzione occorre quindi una preventiva e corretta predisposizione della “tabella millesimale”.
Le eventuali differenze di superfici, contenute nel limite di un ventesimo rispetto a quella di riferimento, non producono effetti.
 

Allegati

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Francesca Cecchini

Nuovo Iscritto
Professionista
Posso aggiungere una piccola precisazione sull'accertamento giudiziale?
In questo caso l'effetto prenotativo c'è non già dalla sentenza (visti i tempi della giustizia) ma già dalla trascrizione dell'atto di citazione notificato contenente il preliminare per il quale si chiede l'accertamento.
Purtroppo in questo caso si assommano anche le spese di giudizio, però a mali estremi, estremi rimedi!!!
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Grazie grande Luciano! :applauso: :applauso:
Alle spese per la trascrizione aggiungerei (purtroppo) l'onorario del notaio che, almeno a Roma e per quanto mi riguarda, si dovrebbe aggirare intorno ai 1000 euro! :?

;)
 

roberto.spalti

Membro Senior
Agente Immobiliare
Più o meno, per lui è come stipulare due atti.
Secondo voi perché il notariato preme molto e fa campagna informativa per far trascrivere tutti i preliminari togliendoli di fatto di mano alle AI?
Ti dicono che 800/1000 € sono pochi per la tranquillità tua di acquistare il bene (tanto poi le togli dalle provvigioni di chi ti ha solo aperto la porta). Devo dire però che per alcuni coleghi lo auspico.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Stipulare 2 atti??? :shock:
Da noi assolutamente no: il piu caro ne prende 500. Certi notai lo fanno rientrare come un servizio della parcella finale, spesso con o senza registrazione cambia poco.
 

bruno80

Membro Attivo
Professionista
mi inserisco per un chiarimento: ma non è possibile semplicemente registrare il preliminare presso l'Agenzia delle Entrate?
 

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