Come al solito uffici dello stesso ente adottano principi diversi.
Da noi puoi fare, pagando, anche copia; senza neanche la necessità di una delega.
Da noi puoi fare, pagando, anche copia; senza neanche la necessità di una delega.
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roberto.spalti ha scritto:Come al solito uffici dello stesso ente adottano principi diversi.
Da noi puoi fare, pagando, anche copia; senza neanche la necessità di una delega.
Chiunque purtroppo....... figurati puoi sapere "oppure un eventuale sequestratore" anche quanto ha percepito un tuo collega , per l'opera di mediazione svolta!!!!!!!!lami ha scritto:non mi è chiaro se per "l'utente" intendi chiunque .... oppure il diretto interessato o un suo delegato?
quoto:
Richiesta di certificato o rilascio copia (Agenzia del Territorio - Mod. 311) al fine di eseguire determinate transazioni (concessione finanziamenti, assegnazione case popolari, pignoramenti, espropri, …) ovvero per ogni altra occorrenza in cui sia necessario documentare diritti immobiliari.
Il certificato ipotecario consiste in una attestazione rilasciata dal Conservatore dei registri immobiliari presso gli Uffici provinciali avente ad oggetto le formalità ipotecarie che sono state eseguite in relazione ad uno o più immobili appartenenti ad una o più ditte (persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche).
Gli attestati che possono essere richiesti sono:
- certificato generale , per dati anagrafici del soggetto o denominazione per persona giuridica;
- certificato speciale , per dati anagrafici del soggetto o denominazione per persona giuridica e per identificativi catastali dell’immobile;
- rilascio di copia di nota o di atto.
L’utente dovrà presentare il modello per ogni soggetto per il quale richiede il certificato, corredato da marca da bollo (a meno che il bollo non venga applicato in modo virtuale) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L'utente medesimo dovrà altresì corrispondere l’importo (parimenti dovuto all’atto della richiesta) previsto dalla tabella tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 347/90 come modificata in ultimo dall’art. 7, comma 19 del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tale importo è dovuto una volta sola se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi.
Fonte: Agenzia del Territorio
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