Mi permetto di pubblicare, pensando ad un qualcosa di utile per la nostra professione, l'approfondimento di un esperto sull'organizzazione ed i compiti del catasto:
Con la con la conversione definitiva del decreto legge n. 78/2010 in legge n. 122 del 30 luglio 2010, a partire dalla data 31 luglio 2010 sono entrate in vigore disposizioni di vario genere, fra cui molte di interesse “tecnico”, ovvero collegate agli adempimenti tecnico-amministrativi nel settore immobiliare e delle costruzioni, inerenti il settore edilizio – urbanistico, immobiliare, procedurale in materia di conferenza dei servizi e di differimento dei termini di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
In questa sede verrà trattato un riepilogo sintetico di quelle che sono le principali funzioni catastali e i riferimenti attinenti le nuove disposizioni di cui al suddetto decreto e relativa sanatoria.
1 - Definizione di catasto
Il catasto costituisce la banca dati ovvero l'archivio di tutti i beni immobili presenti nel territorio nazionale italiano, terreni e fabbricati, fa capo al ministero dell'Economia (già Ministero delle Finanze) ed è gestito da apposito Ente attualmente denominato Agenzia del Territorio.
Esso procede al censimento di tutti i suddetti beni e relativi possessori di diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.) per ogni singolo bene, con lo scopo di valutarne la loro redditività in modo da stabilire per ciascuno la base imponibile su cui addebitare le imposte ai titolari dei diritti reali di ogni singolo bene (proprietari, usufruttuari, ecc.).
2 - Organizzazione del catasto
L'attuale configurazione del catasto risale alla legge di approvazione del T.U. n. 1572/1931 a cui sono seguite tutte le disposizioni legislative e regolamentari di riordino della materia, fra cui quelle relative alla conservazione del nuovo catasto terreni, dell'anno 1938, e all'accertamento generale dei fabbricati urbani, emanata nel 1939.
E' suddiviso in due settori
Catasto Terreni e Catasto Urbano.
Nel catasto terreni (definito geometrico e particellare) è rappresentato tutto il territorio nazionale, mediante la stesura di mappe, che ricoprono l'ambito territoriale di ogni singola provincia, in cui ha anche sede il corrispondente Ufficio dell'Agenzia del Territorio. L'elemento di suddivisione elementare, nell'ambito della provincia, è costituito dal territorio di competenza di ogni singolo comune.
Per comodità operativa il territorio dei singoli comuni viene diviso in fogli di mappa al cui interno sono rappresentati i singoli lotti, ovvero porzioni di terreno che fanno capo ad un unico soggetto (proprietario, usufruttuario).
Parallelamente è redatto l'elenco dei singoli lotti con indicati i parametri utili per calcolare la redditività (superficie, tipo di coltura, qualità, ecc.), con indicato il nominativo dei possessori di diritti reali per ciascuno (proprietario, usufruttuario, ecc.).
Nel catasto terreni sono rappresentati tutti i beni immobili e manufatti stabili (edifici, strade, ponti, stazioni, fari, ecc.) costruiti su tutto il territorio nazionale e suscettibili o meno di produrre reddito. Geometricamente sono rappresentati con planimetrie per ogni singolo bene, con riferimento ai fogli di mappa già utilizzati nell'ambito del catasto terreni.
Anche il Catasto Urbano fa capo al territorio amministrativo di ogni singola provincia, in cui ha anche sede il corrispondente Ufficio dell'Agenzia del Territorio. L'elemento di suddivisione elementare è costituito dall'unità immobiliare urbana che è in grado di produrre reddito autonomamente e che fa capo ad un unico soggetto (proprietario, usufruttuario).
Anche in questo caso è redatto l'elenco delle singole unità immobiliari con indicati i parametri utili per calcolare la redditività (tipologia, consistenza, qualità, ecc.), con indicato il nominativo dei possessori di diritti reali per ciascuna unità (proprietario, usufruttuario, ecc.).
Il Catasto non è probatorio per quanto riguarda i titolari dei diritti reali (proprietari, usufruttuari, ecc.), circostanza questa è provata solo dal titolo di proprietà (atto di acquisto, denuncia di successione o altro atto pubblico regolarmente sottoscritto secondo le procedure di legge).
Allo stesso modo le planimetrie catastali degli immobili urbani non provano la regolarità e/o la congruità dei medesimi ai sensi delle leggi urbanistiche, edilizie o altro, che è sottoposto al controllo di altri Enti di Tutela (Regioni, Provincie, Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., ecc.).
3 - Banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati
I dati reperibili al catasto relativi agli immobili sono quelli che fanno capo ai singoli comuni territorialmente competenti, nell'ambito di ogni singola provincia.
Nella banca dati catasto terreni (definito geometrico e particellare) si possono reperire:
- mappe dei singoli lotti o particelle;
- elenco degli intestati dei singoli lotti catastali: proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali, ecc.);
- identificativi dei singoli lotti catastali per singolo comune territorialmente competente: Provincia, Comune interessato, foglio di mappa, numero di mappale o particella e subalterno;
- dati censuari dei singoli lotti catastali: superficie del lotto, qualità (tipo di coltura o destinazione d'uso), classe (livello di pregio del bene), reddito agricolo (dell'ipotetica azienda agricola che si identifica con un singolo lotto) e reddito dominicale (reddito attribuibile al proprietario del singolo lotto che identificato come ipotetica azienda agricola);
- indicazioni relative a servitù, passaggi di proprietà, volture, ecc.
Nella banca dati catasto fabbricati si possono reperire:
- mappe dei singoli lotti o particelle di terreno pertinenziali ad ogni singolo fabbricato;
- planimetrie delle singole unità immobiliari;
- elenco degli intestati delle singole unità immobiliari: proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali, ecc.;
- identificativi delle singole unità immobiliari per singolo comune territorialmente competente: Provincia, Comune interessato, foglio di mappa, numero di mappale o particella e subalterno;
- dati censuari delle singole unità immobiliari: zona censuaria (in relazione all'ubicazione nell'ambito del territorio comunale), consistenza (numero di vani o volumetria o superficie, in relazione al gruppo di appartenenza), classe (indice in relazione al livello di pregio del bene), reddito catastale;
- indicazioni relative all'ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo toponomastico e numero civico, piano di ubicazione, numerazioni interne e scala (nel caso vi siano più scale nel fabbricato);
- indicazioni varie relative alla singola unità immobiliare servitù, passaggi di proprietà, volture, ecc.
4 - Redazione degli atti tecnici di aggiornamento catastale
Attualmente gli atti tecnici possono essere presentati solo avvalendosi dei sistemi informatici, ovvero:
- PREGEO, per l'aggiornamento degli atti relativi al catasto terreni (gli edifici di nuova costruzione o quelli soggetti ad ampliamento o demolizione parziale devono essere denunciati in via preliminare al Catasto Terreni: tale procedure è identificata come inserimento in mappa dei terreni);
- DOCFA, acronimo di Documentazione Catasto Fabbricati, per l'aggiornamento degli atti relativi al catasto fabbricati (solo dopo l'avvenuto inserimento in mappa dei terreni si può procedere alla denuncia delle unità immobiliari costituenti i fabbricati).
Tali atti possono essere resi direttamente per via informatica o tramite consegna diretta presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio, territorialmente competenti.
5 - Tecnici abilitati alla presentazione degli atti catastali
Sono i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali e competenti in materia, ovvero, fra questi ricordiamo in ordine alfabetico:
- architetti;
- dottori in agraria;
- geometri;
- ingegneri;
- periti edili.
Il catasto: organizzazione e compiti
Con la con la conversione definitiva del decreto legge n. 78/2010 in legge n. 122 del 30 luglio 2010, a partire dalla data 31 luglio 2010 sono entrate in vigore disposizioni di vario genere, fra cui molte di interesse “tecnico”, ovvero collegate agli adempimenti tecnico-amministrativi nel settore immobiliare e delle costruzioni, inerenti il settore edilizio – urbanistico, immobiliare, procedurale in materia di conferenza dei servizi e di differimento dei termini di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
In questa sede verrà trattato un riepilogo sintetico di quelle che sono le principali funzioni catastali e i riferimenti attinenti le nuove disposizioni di cui al suddetto decreto e relativa sanatoria.
1 - Definizione di catasto
Il catasto costituisce la banca dati ovvero l'archivio di tutti i beni immobili presenti nel territorio nazionale italiano, terreni e fabbricati, fa capo al ministero dell'Economia (già Ministero delle Finanze) ed è gestito da apposito Ente attualmente denominato Agenzia del Territorio.
Esso procede al censimento di tutti i suddetti beni e relativi possessori di diritti reali (proprietà, usufrutto, ecc.) per ogni singolo bene, con lo scopo di valutarne la loro redditività in modo da stabilire per ciascuno la base imponibile su cui addebitare le imposte ai titolari dei diritti reali di ogni singolo bene (proprietari, usufruttuari, ecc.).
2 - Organizzazione del catasto
L'attuale configurazione del catasto risale alla legge di approvazione del T.U. n. 1572/1931 a cui sono seguite tutte le disposizioni legislative e regolamentari di riordino della materia, fra cui quelle relative alla conservazione del nuovo catasto terreni, dell'anno 1938, e all'accertamento generale dei fabbricati urbani, emanata nel 1939.
E' suddiviso in due settori
Catasto Terreni e Catasto Urbano.
CATASTO TERRENI
Nel catasto terreni (definito geometrico e particellare) è rappresentato tutto il territorio nazionale, mediante la stesura di mappe, che ricoprono l'ambito territoriale di ogni singola provincia, in cui ha anche sede il corrispondente Ufficio dell'Agenzia del Territorio. L'elemento di suddivisione elementare, nell'ambito della provincia, è costituito dal territorio di competenza di ogni singolo comune.
Per comodità operativa il territorio dei singoli comuni viene diviso in fogli di mappa al cui interno sono rappresentati i singoli lotti, ovvero porzioni di terreno che fanno capo ad un unico soggetto (proprietario, usufruttuario).
Parallelamente è redatto l'elenco dei singoli lotti con indicati i parametri utili per calcolare la redditività (superficie, tipo di coltura, qualità, ecc.), con indicato il nominativo dei possessori di diritti reali per ciascuno (proprietario, usufruttuario, ecc.).
CATASTO URBANO
Nel catasto terreni sono rappresentati tutti i beni immobili e manufatti stabili (edifici, strade, ponti, stazioni, fari, ecc.) costruiti su tutto il territorio nazionale e suscettibili o meno di produrre reddito. Geometricamente sono rappresentati con planimetrie per ogni singolo bene, con riferimento ai fogli di mappa già utilizzati nell'ambito del catasto terreni.
Anche il Catasto Urbano fa capo al territorio amministrativo di ogni singola provincia, in cui ha anche sede il corrispondente Ufficio dell'Agenzia del Territorio. L'elemento di suddivisione elementare è costituito dall'unità immobiliare urbana che è in grado di produrre reddito autonomamente e che fa capo ad un unico soggetto (proprietario, usufruttuario).
Anche in questo caso è redatto l'elenco delle singole unità immobiliari con indicati i parametri utili per calcolare la redditività (tipologia, consistenza, qualità, ecc.), con indicato il nominativo dei possessori di diritti reali per ciascuna unità (proprietario, usufruttuario, ecc.).
Il Catasto non è probatorio per quanto riguarda i titolari dei diritti reali (proprietari, usufruttuari, ecc.), circostanza questa è provata solo dal titolo di proprietà (atto di acquisto, denuncia di successione o altro atto pubblico regolarmente sottoscritto secondo le procedure di legge).
Allo stesso modo le planimetrie catastali degli immobili urbani non provano la regolarità e/o la congruità dei medesimi ai sensi delle leggi urbanistiche, edilizie o altro, che è sottoposto al controllo di altri Enti di Tutela (Regioni, Provincie, Comuni, A.S.L., Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, I.S.P.E.S.L., ecc.).
3 - Banche dati del catasto terreni e del catasto fabbricati
I dati reperibili al catasto relativi agli immobili sono quelli che fanno capo ai singoli comuni territorialmente competenti, nell'ambito di ogni singola provincia.
CATASTO TERRENI
Nella banca dati catasto terreni (definito geometrico e particellare) si possono reperire:
- mappe dei singoli lotti o particelle;
- elenco degli intestati dei singoli lotti catastali: proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali, ecc.);
- identificativi dei singoli lotti catastali per singolo comune territorialmente competente: Provincia, Comune interessato, foglio di mappa, numero di mappale o particella e subalterno;
- dati censuari dei singoli lotti catastali: superficie del lotto, qualità (tipo di coltura o destinazione d'uso), classe (livello di pregio del bene), reddito agricolo (dell'ipotetica azienda agricola che si identifica con un singolo lotto) e reddito dominicale (reddito attribuibile al proprietario del singolo lotto che identificato come ipotetica azienda agricola);
- indicazioni relative a servitù, passaggi di proprietà, volture, ecc.
CATASTO URBANO
Nella banca dati catasto fabbricati si possono reperire:
- mappe dei singoli lotti o particelle di terreno pertinenziali ad ogni singolo fabbricato;
- planimetrie delle singole unità immobiliari;
- elenco degli intestati delle singole unità immobiliari: proprietari, usufruttuari, titolari di diritti reali, ecc.;
- identificativi delle singole unità immobiliari per singolo comune territorialmente competente: Provincia, Comune interessato, foglio di mappa, numero di mappale o particella e subalterno;
- dati censuari delle singole unità immobiliari: zona censuaria (in relazione all'ubicazione nell'ambito del territorio comunale), consistenza (numero di vani o volumetria o superficie, in relazione al gruppo di appartenenza), classe (indice in relazione al livello di pregio del bene), reddito catastale;
- indicazioni relative all'ubicazione dell'unità immobiliare: indirizzo toponomastico e numero civico, piano di ubicazione, numerazioni interne e scala (nel caso vi siano più scale nel fabbricato);
- indicazioni varie relative alla singola unità immobiliare servitù, passaggi di proprietà, volture, ecc.
4 - Redazione degli atti tecnici di aggiornamento catastale
Attualmente gli atti tecnici possono essere presentati solo avvalendosi dei sistemi informatici, ovvero:
- PREGEO, per l'aggiornamento degli atti relativi al catasto terreni (gli edifici di nuova costruzione o quelli soggetti ad ampliamento o demolizione parziale devono essere denunciati in via preliminare al Catasto Terreni: tale procedure è identificata come inserimento in mappa dei terreni);
- DOCFA, acronimo di Documentazione Catasto Fabbricati, per l'aggiornamento degli atti relativi al catasto fabbricati (solo dopo l'avvenuto inserimento in mappa dei terreni si può procedere alla denuncia delle unità immobiliari costituenti i fabbricati).
Tali atti possono essere resi direttamente per via informatica o tramite consegna diretta presso gli sportelli dell’Agenzia del Territorio, territorialmente competenti.
5 - Tecnici abilitati alla presentazione degli atti catastali
Sono i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali e competenti in materia, ovvero, fra questi ricordiamo in ordine alfabetico:
- architetti;
- dottori in agraria;
- geometri;
- ingegneri;
- periti edili.
Architetto Gustavo Gherardi
Socio Ircat
Socio Ircat