Adely37

Membro Ordinario
Privato Cittadino
Tu mi stai leggendo nel pensiero!
Ho già contattato un legale che m'ha consigliato di "farlo ragionare" ...è ciò che stò facendo. Infatti quando ho cominciato ad elencarli TUTTE le cose che BUROCRATICAMENTE mancavano ha iniziato ad arrampicarsi sugli specchi farfugliando mille scuse. L'ultima frase che ho proferito è stata "io invalido l'atto e procedo penalmente!" Non sò se è stata una frase ad effetto ma ha acconsentito a rifare il preliminare (che ho redatto io) ha proporre la fidejussione con finanziaria :)-?) REGISTRATA negli elenchi della Banca d'Italia e ....stò attendendo il capitolato per consegnargli l'atto di preliminare per la firma e la successiva registrazione. E' INCREDIBILE. La cosa che fa piu' rabbia è che ti fanno passare per una povera sprovveduta e loro la "sapienza" fatta persona.
 

tempozero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non sò se è stata una frase ad effetto ma ha acconsentito a rifare il preliminare (che ho redatto io) ha proporre la fidejussione con finanziaria :)-?) REGISTRATA negli elenchi della Banca d'Italia

capisco la tua perplessità sulle fidejussioni finanziarie ma devi renderti conto che le clessiche fidejussioni prevedono garanzie reali per il valore dell'importo richiesto....e questo, sinceramente, non è sostenibile da nessuna impresa.
 

tempozero

Membro Attivo
Agente Immobiliare
no. sto solo dicendo che la fidejussione finanziaria prevede un criterio di valutazione di merito e non di sostanza: la banca pretende il deposito vincolato della somma prevista nella fidejussione, :shock:mentre la finanziaria si assume il rischio di non essere coperta da garanzie reali facendo pagare più salatamente il servizio :^^:( ovviamente avranno poi a loro volta coperture assicurative sul buon esito dell'operazione, :occhi_al_cielo:ma questo è un problema loro ).
L'importante è ottenere una fideiussione solidale a prima richiesta, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto del contratto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro un tempo ragionevolmente breve, a semplice richiesta scritta della parte concedente. Diversamente, in caso di necessità, si andrebbe alle calende greche.;)
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto