noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Carto Alessandro, non ti risulta che per la nomina dell'Amministratore ci vogliano 501 millesimi di proprieta'?
Come possono due acquirenti nominarne uno con 40 millesimi al massimo?
Se poi esiste una riser4va fatta in ato pubblico ed accettata dagli acquirenti, come si puo' ribaltare?
Comunque e' per capire
Tutti impariamo esprimendo cio' che sappiamo ed a volte e' molto poco
almeno per me
Cordialmente
Noel
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Noel, vige il sistema della doppia maggioranza, millesimi e teste.

La legge condominiale col sistema della doppia maggioranza è semplicemente perfetta, scritta nel 1942 è assolutamente geniale di come si possa far funzionare un ente così importante come il condominio con una decina di articoli del codice.

Viene tutelata la proprietà (millesimi) ma vengono tutelati i singoli proprietari (teste), e per ogni delibera oltre al quorum necessario (1/3 - 1/2 - 2/3 unanimità) è sempre necessaria anche la maggioranza degli intervenuti all'assemblea.

poi se proprio vogliamo trovare qualche difetto sarebbe bene abbassare certi quorum necessari che, specie in grandi complessi, sono oggettivamente impossibili da ottenere.

E' palese poi che per far funzionare le cose si fa come tutti fanno... però in caso di contenzioso...
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
No Faccy, non ti confondere, stiamo filosofeggiando ;)

nel tuo caso specifico la situazione sembra chiara

se avete scritto di accettare il regolamento di condominio e le spese sono state ripartite così come ci hai detto, a mio modo di vedere, non puoi farci nulla.

per quanto riguarda l'amministratore, alla prima assemblea lo mandate via, sempre che abbiate le maggioranze

Non metterti a fare guerre che poi alla fine dei conti servono solo a farsi il sangue amaro.

Se invece la situazione diventa insostenibile rivolgiti ad un legale per avere un parere preventivo

in bocca al lupo e tienici informati :stretta_di_mano:
 

noelferra

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Come dice Alessandro la vedo anchiom cosi'.
Non essere confusa come sempre per dire troppo facciamo (io per primo ) piu' confusione che spiegazione.
Comunque la situazione e' quella detta.
Per me non potete far nulla per ora.
Sperando che vada bene .
Se diviene insostenibile, si puo' vedere legalmente se esistono scappatoie, per me no.
In quanto anche la doppia maggioranza teste e millesimi, non puo' controvertire l'atto iniziale.
Cioe' se nominato dal costruttore che aveva il 100% di tutto per essere sostituito bisogna avere la doppia maggioranza che attualmente non c'e' per chi ha comperato.
Non per confusione ma per la collega di prima.
Comunque per il futuro cerchero' di dare se ne sono al corrente non tante filosofie ma risposte nette e precise, ma sintetiche al massimo, invito se possibile gli altri colleghi a fare altrettanto, non per me ma per gli utenti del sito.
Cordialemnte
Noel
 

Faccy07

Membro Attivo
Privato Cittadino
Credimi, non è solo qualche problema..
I muri stroti, il cappotto non fatto, infiltrazioni nei garage, la porta aperta in senso contrario con spostamento dei pulsanti per la luce, il lavandino che perde acqua...
E ne avrei ben altre.....

Alessandro Frisoli ha scritto:
Comunque noto oramai da diverso tempo una conflittualità mai sopita tra gli acquirenti delle nuove costruzioni ed i costruttori.

1) Regolamenti condominiali vessatori e amministratori nominati dai costruttori, l'amministratore nominato è veramente un male, dato che questi fa solitamnete l'interesse di chi gli dà da lavorare (il costruttore) poi c'è il branco degli altri condomini, che si devono adeguare

2) L'immobile ha sempre qualche problema, o l'infiltrazione, o la cancellata, o quello o quell'altro, qui bisogna dire che non sempre il costruttore è in mala fede, a volte capita che un lavoro possa essere eseguito non a regola d'arte, l'importante è che si rimedi in tempi celeri senza creare particolari fastidi, e poi ricordate c'è la responsabilità postuma decennale, se qualcosa non va segnalarlo al costruttore e per conoscenza all'amministratore, a mezzo raccomandata, scrivete sempre!!
 

paolo ferraris

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
...per i vizi di costruzione più o meno gravi attivatevi subito perchè alcuni decadono dopo 2 anni (quelli non strutturali) se non contestati...per quelli "strutturali" eo gravi ...10 anni....per il resto non commento più perchè , come si è detto, si è già "scritto" troppo...tutte cose esatte...sulla questione art.1123...si può opporre gli enuciati degli artt.1138 e 1139...in via semplicistica...dovrei andare a guardare...ma dovrebbero esserci già delle sentenze di cassazione che bollano come nulle queste clausole nei regolamenti contrattuali...però è da dire che se ne accolla il 50%...dunque anche questo è "diverso"...cioè la "studiata bene"....ehehehe
 

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