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creshy

Ospite
Salve
vorrei chiedere un'informazione in merito alla figura del "garante" in un contratto di locazione.
In pratica ho firmato (come garante) un contratto di locazione per aiutare un mio parente, che altrimenti non avrebbe potuto fittare la casa.
Tale contratto scadrà a breve, vi chiedo:
nell'ipotesi in cui il mio parente alla scadenza del contratto non dovesse lasciare la casa, generando quindi un casino col proprietario, io in qualità di garante sono sempre perseguibile? la mia figura di garante non cessa al momento della cessazione del contratto? cioè io voglio garantire nel caso in cui il mio parente non paga e allora ho firmato e sono d'accordo mi assumo le mie responsabilità, ma se il mio parente di sua iniziativa decide di non lasciare la casa io mica c'entro?
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
A mio avviso dipende da cosa è stato firmato come garante...
Io ho in essere un contratto di locazione con "garante" che ha firmato oltre al solito impegno a corrispondere i canoni e le eventuali spese anche altro.
Riporto testualmente parte della garanzia scritta nel contratto omettendo le parti "private":
"il sig. ..... si costituisce garante nei confronti del conduttore e dei suoi aventi causa, per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, ....... nonchè di tutte le spese, legali di giudizio e quant'altro, si rendessero necessarie per riottenere la disponibilità del bene in caso di mancato rilascio alla scadenza contrattuale......"
Quindi rileggiti quanto firmato ... e vedi...
 

Key

Membro Attivo
Professionista
Tu rispondi come garante solo delle questioni economiche del conduttore.
In genere fino ad un limite x scritto ,inserito nel contratto autonomo di garanzia stipulato e registrato
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
solo delle questioni economiche
Confrontando la tua risposta e quella di marchesini, io dedurrei che nel caso analogo a marchesini, se il conduttore non rilascia alla scadenza l'alloggio, il garante potrebbe essere chiamato in causa anche per le spese legali e di giudizio necessarie per riottenere la disponibilità.... Che è quello che voleva sapere creshy
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Come sempre, mancando l’esame del contratto, si può ragionare solo per approssimazione. Se si tratta, come pare, di un semplice contratto di fideiussione sulle sole obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione (art. 1936 del cod. civ. e seguenti) intercorrente tra un fideiussore ed il creditore garantito, in forza del quale il garante è obbligato, in solido con il debitore principale. al pagamento del debito (art. 1944, co. 1) e non di un contratto autonomo di garanzia (per lo più intercorrente fra un beneficiario ed una banca o una compagnia di assicurazione che assumono l’obbligazione di garanzia), atto a vincolare il garante ad eseguire, a prima domanda o a semplice richiesta, la prestazione del debitore, senza che il beneficiario debba dare prova del fondamento della sua pretesa e senza che il garante possa opporgli eccezioni (spesso di non semplice e breve soluzione), l’art. 1957 del cod.civ. stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso, però, l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi”.

Questo in linea generale, in quanto il termine temporale previsto dal 1957 risulta convenzionalmente derogabile dalle parti nell’ambito del principio di autonomia contrattuale (Cass. n°8839/2007): pertanto, se –come spesso accade nella prassi dei rapporti locativi di beni immobili – non viene indicato a contratto una scadenza della fideiussione, il locatore ha sei mesi di tempo (il fideiussore non può rimanere legato in eterno), dopo la scadenza dell’obbligazione principale, per chiedere al fideiussore di ricevere un pagamento sostitutivo.
 

Key

Membro Attivo
Professionista
Nella pratica processuale,mai inserire la garanzia nel cintratto di locazione.
Sempre utilizzare un contratto autonomo.
Altrimenti la sentenza di sfratto per morosita ve la scordate....
 

Albano50

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Scusa la mia ignoranza Key.... ma inserire nel contratto un garante a mio parere serve proprio per evitare problemi dovuti al mancato pagamenti del canone , condominio ed altri eventuali oneri pertanto è da escludere che vi sia uno sfratto per morosità.
Io personalmente ho chiesto la figura del garante in un contratto in quanto il conduttore non ha potuto produrre documenti recenti del suo reddito, si è fatto garante il padre che mi ha dato copia del cud, dal suo reddito ho visto che poteva intervenire, se il figlio non ottemperava, senza fatica.
 

ingelman

Membro Supporter
Agente Immobiliare
Nella pratica processuale,mai inserire la garanzia nel cintratto di locazione.
Sempre utilizzare un contratto autonomo.
Altrimenti la sentenza di sfratto per morosita ve la scordate....
:occhi_al_cielo:

Se posti questo concetto sicuramente avrai una spegazione valida
:confuso:
vado per immaginazione
da quello che sostieni lascerebbe pensare che se intraprendi una procedura di sfratto per morosità , questa precluderebbe un eventuale azione per il recupero e il risarcimento del danno o viceversa ?

:confuso: forse ti dovresti spegare meglio , sinceramente non l'ho capita
 

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