garma2010

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Vorrei sapere se un mediatore creditizio può svolgere anche l' attività di intermediazione immobiliare pur non essendo regolarmente iscritto all' albo dei mediatori immobiliare della camera di commercio e può,quindi, rilasciare fatture a suo nome? Cordiali saluti
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Vorrei sapere se un mediatore creditizio può svolgere anche l' attività di intermediazione immobiliare pur non essendo regolarmente iscritto all' albo dei mediatori immobiliare della camera di commercio e può,quindi, rilasciare fatture a suo nome? Cordiali saluti
Stando alle ultimew disposizioni l'attività di mediatore è incompatibile con quella creditizia.
Può fare segnalazioni all'Ente Finanziatore per far ottenere il mutuo a condizione che abbia mediato sull'immobile.
 

GuglielmoP

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A quanto ne sapevo io (ma forse le cose son cambiate) l'attività di mediazione creditizia rientra in quelle attività cosiddette correlate all'attività di mediazione immobiliare. Pertanto, mentre un Agente Immobiliare può anche svolgere attività di mediazione creditizia, un mediatore creditizio non può svolgere attività di agente immobiliare.
 

leonard

Membro Senior
Agente Immobiliare
Professionista
A quanto ne sapevo io (ma forse le cose son cambiate) l'attività di mediazione creditizia rientra in quelle attività cosiddette correlate all'attività di mediazione immobiliare. Pertanto, mentre un Agente Immobiliare può anche svolgere attività di mediazione creditizia, un mediatore creditizio non può svolgere attività di agente immobiliare.

.............impossibile chi te lo ha detto forse era sotto l'effetto di allucinogeni..................:risata::risata::risata::risata:
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A quanto mi risulta l'attività di Mediatore Creditizio è tuttora l'unica COMPATIBILE con l'attività di Agente Immobiliare, a patto che si abbiano i requisiti per svolgere entrambe le professioni. :ok:
Il punto è che, con la recente modifica della normativa per i Mediatori Creditizi (della quale trovi traccia nell'apposito topic) adesso quest'ultima professione si può svolgere soltanto in forma societaria (con un capitale minimo di 120.000 euro :shock:) e non più come ditta individuale! :disappunto::disappunto:

;)
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
A quanto mi risulta l'attività di Mediatore Creditizio è tuttora l'unica COMPATIBILE con l'attività di Agente Immobiliare, a patto che si abbiano i requisiti per svolgere entrambe le professioni. :ok:
Il punto è che, con la recente modifica della normativa per i Mediatori Creditizi (della quale trovi traccia nell'apposito topic) adesso quest'ultima professione si può svolgere soltanto in forma societaria (con un capitale minimo di 120.000 euro :shock:) e non più come ditta individuale! :disappunto::disappunto:;)
Scusa Maurizio ma in questo periodo veramente sembra che nessuno sia andato in ferie............tutti al lavoro...ministeri compresi che hanno partorito una legge sulla mediazione creditizia che viene da alcuni vista bene e da molti altri vista male...................ai posteri l'ardua.......
Riporto qualcosa che avevo copiato ed incollato (prima non lo sapevo fare.......ora sono un maestro) da una discussione della quale non ricordo chi l'aveva introdotta.........comunque questa è............

I PUNTI SALIENTI DELLA DELLA RIFORMA​

Disposizioni generali
Cosa cambia
- Si prevedono per le categorie professionali degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi due elenchi tenuti e gestiti da un Organismo, avente personalità giuridica ed ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria e sul quale vigilerà la Banca d’Italia. (Non ci saranno più albo ed elenco tenuti dalla Banca d’Italia)
- L’iscrizione agli elenchi comporterà il versamento di contributi e/o altre somme dovute all’Organismo. (L’iscrizione non sarà più gratuita)
- Viene richiesta per entrambe le professioni l’esercizio effettivo dell’attività per la permanenza negli elenchi. (Attualmente non richiesta per i mediatori creditizi).
- Viene prevista l’obbligatorietà della stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato si risponde a norma di legge. (Attualmente non prevista in forma obbligatoria e già a disposizione degli associati FIMAA)
- Nasce l’incompatibilità tra le due professioni di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, una prova valutativa indetta dall’Organismo: l’argomento non è chiaro
- Viene prevista, tra i requisiti di professionalità, la frequenza ad un corso di formazione professionale: l’argomento non è chiaro
- Disposizioni transitorie: l’argomento non è chiaro, affinché sia favorito il passaggio di transizione dalla vecchia alla nuova realtà normativa
- Responsabilità in solido dei danni causati da dipendenti e collaboratori nell’esercizio dell’attività, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate (in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 27 della Costituzione secondo cui la responsabilità penale è personale)
- Fornitori di beni e servizi. Se fanno promozione e conclusione di contratti compresi nell’esercizio delle attività finanziarie (previste dall’articolo 106 comma 1 del DLGS 385), unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni con intermediari finanziari, esercitano agenzia in attività finanziaria, quindi devono essere iscritti all’elenco; se invece fanno la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, non devono essere iscritti nell’elenco dei mediatori creditizi. Si ritiene che questo possa creare confusione al consumatore e che nella pratica sia più difficile il controllo.
- Soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali: per questi soggetti non costituisce mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari.

IL MEDIATORE CREDITIZIO
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- l’obbligo di adozione di una forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa.
Questo è un punto notevolmente critico in quanto:
la legge delega parla solo di obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia, non espressamente di società di capitali.
sparisce la figura professionale del mediatore creditizio persona fisica: attraverso quali persone opereranno le società di mediazione creditizia? Non viene richiesto alcun requisito alle persone fisiche che effettivamente lavoreranno a contatto con i clienti/consumatori. Tale modifica va contro l’obiettivo di una maggiore tutela del consumatore (raccomandata dalla Direttiva Europea 2008/48/CE) il quale, nella pratica, tratterà con persone non “certificate” da un ente preposto, alle quali non vengono richiesti requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità. Infatti i requisiti di professionalità vengono richiesti solo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo ed i requisiti di onorabilità solo a coloro che detengono il controllo ed a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. (I requisiti di onorabilità sono attualmente richiesti a tutti gli iscritti all’Albo)
- l’obbligo di indipendenza da banche e intermediari, per cui le società di mediazione creditizia non possono detenere partecipazioni in banche o intermediari finanziari.
Diversamente, le banche e gli intermediari finanziari possono invece detenere partecipazioni nelle imprese o società di mediazione o di agenzia (anche se in misura inferiore del 10% del capitale, del 10% dei diritti di voto e comunque che non consentano di esercitare un’influenza notevole). Punto critico in quanto:
non è rispettato il principio di reciprocità
tale presenza può condizionare scelte e modus operandi compromettendo il principio di indipendenza.
- Capitale sociale minimo richiesto 120.000 euro. Punto notevolmente critico in quanto:
ritenuto sproporzionato per il tipo di attività i cui rischi effettivi sono abbastanza limitati e comunque già ampiamente coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria
non si tiene conto di quanto richiesto dalla legge delega che, prevedendo l’introduzione di ulteriori forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni, mirava a distinguere società di mediazione creditizia piccole, medie e grandi. Sarebbe auspicabile che il capitale sociale di 120.000 euro fosse obbligatoriamente previsto per le società di grandi dimensioni, tenuto conto del fatto che ciò comporta l’istituzione del collegio sindacale, che si potrebbe definire un’ulteriore forma di controllo: in questo modo sarebbe applicata la disposizione della legge delega
- Eliminata l’attività di consulenza nella definizione di mediatore creditizio: è mediatore creditizio il soggetto che mette in contatto determinate banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. (Attualmente la normativa detta che è mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.) Punto critico: non sappiamo se trattasi di dimenticanza o di voluto svilimento della professione:in questo modo diminuiscono le competenze ed aumentano le spese di gestione!

L’AGENTE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
Disposizioni particolari
Cosa cambia
- Definizione: è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.
- L’agente svolge l’attività su mandato di un solo intermediario e del relativo gruppo di appartenenza.
Punto critico:
Va in contrasto con il principio di concorrenza
Va in contrasto con la tutela dei consumatori
Saranno favoriti gli agenti di grandi intermediari e relativi gruppi
- L’agente opera esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte nell’elenco.
- L’agente può svolgere attività di promozione e collocamento su mandato diretto di banche.[/quote]

Resta comunque il fatto che se l'AI ha mediato un immobile ed il cliente vuole anche il mutuo....può segnalare all'Ente Finanziatore il nominativo del cliente ed ottiene, se schedato o convenzionato, il corrispettivo per l'opera di segnalazione.
Per me che non ho mai operato come mediatore creditizio ma solo ed unicamente come segnalatore...............nulla è cambiato..............
Così io......capita l'ho............ed opero a tutt'oggi..............in totale autonomia da federazioni o associazioni che dir di voglia......
 

siseph

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Salve a tutti, sto preparando la modulistica da depositare in CCIAA e avevo anche preparato un loghino bellino dove avevo scritto mediazione immobiliare e creditizia :domanda: ma sto iniziando con una piccolissima ditta individuale ... secondo voi posso convertire in mediazione immobiliare e consulenza creditizia?
Buona giornata e buon lavoro
Siseph
 

sauro

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
buongiorno a tutti
torno al quesito di garma 2010 informandolo che, ad oggi, è consentito fare intermediazione immobiliare solo se iscretti al ruolo agenti immobiliare della camera di commercio di competenza. L'iscrizione in Banca D'Italia all'Albo mediatori creditizi non ti consente di fare l'agente immobiliare e se lo fai sei un abusivo.
 

siseph

Membro Attivo
Agente Immobiliare
perciò riassumendo ... non c'è incompatibilità tra le due attività ma per svolgere attività di mediazione creditizia è almeno sicuro che occorre obbligatoriamente la forma di persona giuridica società non necessariamente di capitali purchè il capitale ci sia e non sia inferiore a € 120.000,00... mancano dettagli ulteriori e leggi attuative però almeno queste due cose sono sicure ... e quoto Antonello:
Resta comunque il fatto che se l'AI ha mediato un immobile ed il cliente vuole anche il mutuo....può segnalare all'Ente Finanziatore il nominativo del cliente ed ottiene, se schedato o convenzionato, il corrispettivo per l'opera di segnalazione.
Per me che non ho mai operato come mediatore creditizio ma solo ed unicamente come segnalatore...............nulla è cambiato..............
Così io......capita l'ho............ed opero a tutt'oggi..............in totale autonomia da federazioni o associazioni che dir di voglia......
almeno è un'altra cosa sicura
Siseph
 

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