Buongiorno a tutti. Mi pare di capire che sia necessario un piccolo chiarimento, dato che ho letto alcune cose imprecise e che si corre così il rischio di farsi un'idea sbagliata di come funzionino (e funzioneranno) le nostre attività. Senza assumere toni professorali e senza allegare documentazione ufficiale, peraltro facilmente reperibile, ma comunque di non facile comprensione perchè spesso e volentieri scritta in "politichese", provo a riassumere. Ad oggi è ancora possibile esercitare sia la mediazione immobiliare sia quella creditizia nelle forme conosciute ed utilizzate, in quanto il decreto legge di riforma approvato lo scorso 30 Luglio non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Uffciale e, perciò, ancora non produce effetti (se mi si consente la semplificazione verbale). A far data dalla pubblicazione del decreto o, al massimo, dopo quindici giorni dalla stessa, la situazione muterà essenzialmente per tre aspetti: due certi ed uno ancora da stabilirsi. La prima pesantissima modificazione prevede che per esercitare la mediazione creditizia sia necessario costituirsi in forma societaria e, a prescindre da quale si sceglierà, la detta società dovrà avere almeno 120.000,00 Euro di capitale sociale (sembra anche che dovrà essere interamente versato, stante il richiamo alle norme del Codicie civile); la seconda modificazione consiste nel fatto che, una volta entrata in vigore la nuova normativa, gli AA.II. non potranno più percepire provvigione sulla produzione di mutui e finanziamenti, ancorchè direttamente collegati alle loro compravendite (su questo punto speriamo di avere qualche chanche d'intervento in sede di stesura del regolamento di attuazione); per la terza modifica, cioè quella relativa alle incompatibilità, resta da segnalare il fatto che il decreto demanda al costituendo organo di controllo di individuare le altre, oltre a quella neo-istituita tra M.C. ed A.A.F.. La discussione di ognuno di questi punti è lunga ed ancora non tutto è perduto! Sperando di essere stato d'aiuto . . . . . . . .