Le novità oggetto della discussione dovrebbero essere quelle contenute nell'art. 16 comma 15 della manovra finanziaria nell'ultima versione:
15. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:
“1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Occorre verificare se detta norma è contenuta nel testo definitivo e quando il provvedimento che la contiene sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Riporto per comodità il testo dell'art. 29 della legge 52 del 1985 al quale verrebbero aggiunti i commi 1bis ed 1ter sopra riportati
ART. 29.
Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione , l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.