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1.5 Le dichiarazioni sostitutive
Il comma 22 dell’articolo 35 del D.L. n.223 del 2006 ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili.
In primo luogo, è fatto obbligo alle partidi rendere, all’atto della cessione dell’immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (ad esempio, numero e data dell’assegno bancario, con l’indicazione della banca emittente o trattaria).
Pare opportuno precisare che il disposto normativo è da ritenere riferibile non solo al saldo versato al momento del rogito, ma anche alle somme corrisposte in precedenza, come l’acconto o la caparra confirmatoria.
Si ricorda che, ai sensi del D.L. 3 maggio 1991, n. 143,convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, importi superiori a 12.500 euro non possono essere pagati in contanti.
Inoltre, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare, con la medesima modalità, se si è avvalsa di un mediatore e, in caso affermativo, dovrà indicare le eventuali spese sostenute per le suddette attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento e il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.
Con riferimento alla figura del mediatore il comma 48, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, ha previsto l’obbligo di dichiarare ulteriori dati identificativi, nonché il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società. In caso di assenza dell’iscrizione a ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione al competente Ufficio locale.
In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’art. 52, comma 1,T.U.R..
Si ricorda che, come sancito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Considerata la portata generale della disposizione recata dal comma 22 dell’art. 35, che investe tutte le cessioni di immobili a titolo oneroso, anche se assoggettate ad IVA, ne discende che la preclusione dell’accertamento di valore viene meno anche con riferimento alle vendite di abitazioni tra privati di cui all’art. 1 comma 497 della legge 266 del 2005, qualora sia stata commessa una delle violazioni indicate nel presente paragrafo. In tal caso, la base imponibile non è più costituita dal valore catastale dell’immobile trasferito, bensì dal valore effettivo dello stesso.
Circa la decorrenza delle disposizioni concernenti le dichiarazioni sostitutive, si ricorda che ai sensi del comma 49, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, il richiamato comma 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria, trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.