Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
essendo il beneficio del prezzo-valore legato all'intero adempimento degli obblighi descritti, tra i quali vige, all'interno della dichiarazione sostitutiva, anche l'obbligo di indicare se si ha o meno usufruito dell'opera del mediatore e come lo si è o non lo si è pagato, il fatto stesso di non farlo o peggio, di mentire, significa non adempiere agli obblighi e perdere le agevolazioni, con riconteggio possibile, da parte del fisco, delle imposte dovute... oltre ai problemi penali.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
.

1.5 Le dichiarazioni sostitutive

Il comma 22 dell’articolo 35 del D.L. n.223 del 2006 ha introdotto nuovi adempimenti a carico delle parti che pongono in essere cessioni di beni immobili.

In primo luogo, è fatto obbligo alle partidi rendere, all’atto della cessione dell’immobile, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (ad esempio, numero e data dell’assegno bancario, con l’indicazione della banca emittente o trattaria).

Pare opportuno precisare che il disposto normativo è da ritenere riferibile non solo al saldo versato al momento del rogito, ma anche alle somme corrisposte in precedenza, come l’acconto o la caparra confirmatoria.

Si ricorda che, ai sensi del D.L. 3 maggio 1991, n. 143,convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, importi superiori a 12.500 euro non possono essere pagati in contanti.

Inoltre, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare, con la medesima modalità, se si è avvalsa di un mediatore e, in caso affermativo, dovrà indicare le eventuali spese sostenute per le suddette attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento e il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare.

Con riferimento alla figura del mediatore il comma 48, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, ha previsto l’obbligo di dichiarare ulteriori dati identificativi, nonché il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società. In caso di assenza dell’iscrizione a ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione al competente Ufficio locale.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’art. 52, comma 1,T.U.R..

Si ricorda che, come sancito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Considerata la portata generale della disposizione recata dal comma 22 dell’art. 35, che investe tutte le cessioni di immobili a titolo oneroso, anche se assoggettate ad IVA, ne discende che la preclusione dell’accertamento di valore viene meno anche con riferimento alle vendite di abitazioni tra privati di cui all’art. 1 comma 497 della legge 266 del 2005, qualora sia stata commessa una delle violazioni indicate nel presente paragrafo. In tal caso, la base imponibile non è più costituita dal valore catastale dell’immobile trasferito, bensì dal valore effettivo dello stesso.

Circa la decorrenza delle disposizioni concernenti le dichiarazioni sostitutive, si ricorda che ai sensi del comma 49, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, il richiamato comma 22, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta legge finanziaria, trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.


http://www.ilsole24ore.com/art/Sole...segne/circolari/finanze/rtf/circ6E-060207.doc
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare

cito:
1.5 Le dichiarazioni sostitutive
....

"Con riferimento alla figura del mediatore il comma 48, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, ha previsto l’obbligo di dichiarare ulteriori dati identificativi, nonché il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società.

In caso di assenza dell’iscrizione a ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio è obbligato ad effettuare una specifica segnalazione al competente Ufficio locale.

In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di valore ai sensi dell’art. 52, comma 1, T.U.R..

Si ricorda che, come sancito dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia."

grazie 1000
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
quindi riassumendo: subito da 500 a 10mila euro di multa ( se ben ricordo a ognuna delle parti ma comunque in solido) poi riconteggio delle imposte a carico dell'acquirente sull'intero ammontare ( e non più sul valore automatico) con more ecc., poi probelmi penali. Un bel guadagno lo scavalco.
 

mosca

Membro Assiduo
Bene....bisogna riconosce che almeno su questo aspetto mi sembra che le norme tutelino abbastanza il nostro lavoro....rimane solo da essere accorti a lasciare sempre traccia dell'essere stati determinanti nel aver messo in contatto NOI le parti.
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
quello è l'unica cosa positiva fatta da bersani cercando di punirci mettendoci alla gogna ( siamo l'unica categoria di liberi professionisti con quell'obbligo, nel mondo) ci ha protetti..
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Bene....bisogna riconosce che almeno su questo aspetto mi sembra che le norme tutelino abbastanza il nostro lavoro....rimane solo da essere accorti a lasciare sempre traccia dell'essere stati determinanti nel aver messo in contatto NOI le parti.
e qui nascerebbe l'ennesima figura grigia nel mondo dell'immobiliare:
Il testimone.

Dopo il consulente immobiliare che aiuta i clienti a non pagare l'agenzia, ecco svilupparsi la figura de "il testimone" contro gli scavalchi da parte degli AI.

con buona pace di Pif (MTV)
images


:sorrisone:
 

Ponz

Membro sognante
Agente Immobiliare
il consulente immobiliare, se non patentato, non rientra nelle fattispecie che i giudici tendono a considerare come "mediatore che ha concluso" quindi nel caso in cui il consulente b concluda dove c'è stato un agente a prima, se b fosse uno di quelli che fan finta di non esser quello che sono per aggirare la legge, "a" riscuote, molto probabilmente... dipende sempre dalla colazione del giudice ( oltre che dalla concreta sussistenza di nesso ). Tra gli obblighi "buffi" del prezzo-valore vige anche quello, a carico del notaio, di segnalare agli organi competenti quando il mediatore non risultasse iscritto al rea... come se quelli li si presentassero come tali al rogito :D
 
Ultima modifica:

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità
Alto