ossia, cono quelle che tu individui come "prescrizioni minime " .......ma sono comunque delle disposizioni (obblighi) di una norma vigente al momento.
Intanto quel paragrafo che hai citato dal DM37/08 è ereditato pari pari (vado a memoria) dalla L46/90 che già prevedeva qualcosa di simile se non uguale.
Quanto alla DIRE a rigor di Dm37/08 che l' ha introdotta, essa può essere dichiarata per gli impianti realizzati tra il 1990 della 46, e l'entrata in vigore del DM37, nel caso non sia più reperibile la DICO.
Quanto sostieni, cioè che la DIRE dovrebbe certificare la conformità dell'impianto alle norme attualmente in vigore, secondo me è un controsenso.
Una certificazione DICO del 1991, è perfettamente valida per l'impianto in essere che non ha subito trasformazioni, anche se le norme nel frattempo si sono evolute.
La DIRE non è che la sostituzione di una DICO di allora.
Per gli impianti ante 46/90 non era prevista la DICO, quindi non è fattibile nemmeno una DIRE nel senso dato dal DM37: semmai è possibile (.... se lo trovi...) una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, che dichiara la sicurezza (...dopo 30 anni ...) dell'impianto.
Questi impianti non hanno l'obbligo di mettersi "a norma": nel senso da te dato: per essi vale quanto dettato dalla L 46/90 al l'art. 5 c. 8 ultimo capoverso, e l'analogo DM37/08 art. 6 c. 3