Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Un potenziale acquirente se ne infischia che l'impianto sia stato a norma negli anni 80 (o che oggi rispetta ancora norma anni 80), ti chiede il rispetto della norma attuale .......
Altrettanto No: può chiedere quello che vuole, ma temo se ne infischi di qualunque tipo di dichiarazione.
E' invece molto probabile che acquistando un appartamento "usato" provveda lui stesso a bonificare/rifare tutti gli impianti, idrici, sanitari, termici ed elettrici.

Certamente l'acquirente richiederà la agibilità: ma questa o il venditore l'ha ottenuta ab origine o non rogita.

Solo se l'immobile è privo di agibilità, deve produrre tutti i documenti necessari per ottenerla: e qui ovviamente la regola di riferimento è la norma attuale al momento della domanda di rilascio.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
esempio: abitazione anni 80, impianto anni 80, se il proprietario oggi vuol mettere a norma l'impianto lo deve fare considerando la norma al momento (all'oggi).
Non vorrei essere equivocato con la mia drastica risposta precedente: dobbiamo intenderci sui termini.

La messa a norma è un termine che va spiegato.

Se si intende: " adeguare l'impianto alla norma attuale" è evidente che occorre adottare le attuali norme di esecuzione, compresi i materiali oggi previsti.

Se per messa a norma si intende invece adeguare l'impianto alle prescrizioni minime di legge (L 37/2008) , allora si intende "adeguato" un impianto pur datato purchè dotato di interruttore differenziale (salvavita) ed interruttore magnetotermico.

La nostra postante, per mettersi al riparo da eventuali contestazioni di tipo anche assicurativo, è sufficiente che "adegui" l'impianto.
 

gabriellina

Membro Attivo
Privato Cittadino
Certamente l'acquirente richiederà la agibilità: ma questa o il venditore l'ha ottenuta ab origine o non rogita.

Solo se l'immobile è privo di agibilità, deve produrre tutti i documenti necessari per ottenerla: e qui ovviamente la regola di riferimento è la norma attuale al momento della domanda di rilascio.
Ma le case si vendono anche senza agibilità
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ma le case si vendono anche senza agibilità
Si e no: certamente si vendono case in corso di costruzione.
Ma senza agibilità suppongo che il notaio o il potenziale acquirente voglia veder assicurata la conformità urbanistica: e forse senza agibilità saltano fuori anche altre difformità.

Comunque è vero: si vendono e si comprano immobili nello stato di fatto. Io volevo solo dire che non darei eccessivo peso allo stato degli impianti: senza agibilità starei più cauto.
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Indubbiamente un impianto elettrico a norma è un impianto che risponde a tutti i requisiti di legge vigente.

In fase di Dichiarazione di Rispondenza il tecnico accerta comunque che siano ottemperate le disposizioni di norma attuale.
il vigente DM 37/2008 (no legge ma DM), dispone:

" Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. "

ossia, sono quelle che tu limitatamente individui come "prescrizioni minime " .......ma sono comunque delle disposizioni (obblighi) di una norma vigente al momento.

Limitatamente perchè serve anche un sezionamento
Sezionamento significa che l’impianto deve essere sezionato, cioè diviso in più linee. La norma CEI attualmente in vigore prevede vari livelli di sezionamento dell’impianto riferiti sia alla dimensione dell’immobile che al livello di evoluzione dell’impianto che si vuole realizzare.
Diciamo che come minimo, un impianto ante 1990 per essere valutato a norma necessaria di almeno una linea prese e una linea luci.


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Un immobile può anche essere venduto senza abitabilità/agibilità a condizione che l'acquirente ne sia consapevole e informato.
Questo per evitare contenziosi successivi.
 
Ultima modifica:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
ossia, cono quelle che tu individui come "prescrizioni minime " .......ma sono comunque delle disposizioni (obblighi) di una norma vigente al momento.
Intanto quel paragrafo che hai citato dal DM37/08 è ereditato pari pari (vado a memoria) dalla L46/90 che già prevedeva qualcosa di simile se non uguale.

Quanto alla DIRE a rigor di Dm37/08 che l' ha introdotta, essa può essere dichiarata per gli impianti realizzati tra il 1990 della 46, e l'entrata in vigore del DM37, nel caso non sia più reperibile la DICO.

Quanto sostieni, cioè che la DIRE dovrebbe certificare la conformità dell'impianto alle norme attualmente in vigore, secondo me è un controsenso.
Una certificazione DICO del 1991, è perfettamente valida per l'impianto in essere che non ha subito trasformazioni, anche se le norme nel frattempo si sono evolute.
La DIRE non è che la sostituzione di una DICO di allora.

Per gli impianti ante 46/90 non era prevista la DICO, quindi non è fattibile nemmeno una DIRE nel senso dato dal DM37: semmai è possibile (.... se lo trovi...) una relazione tecnica asseverata da parte di un professionista abilitato, che dichiara la sicurezza (...dopo 30 anni ...) dell'impianto.
Questi impianti non hanno l'obbligo di mettersi "a norma": nel senso da te dato: per essi vale quanto dettato dalla L 46/90 al l'art. 5 c. 8 ultimo capoverso, e l'analogo DM37/08 art. 6 c. 3
 

marcanto

Membro Senior
Professionista
Intanto quel paragrafo che hai citato dal DM37/08 è ereditato pari pari (vado a memoria) dalla L46/90 che già prevedeva qualcosa di simile se non uguale.
sarà pure ereditato, è sicuro, ma è comunque vigente
Per la cronaca era nell'abrogato DPR 447/1991 attuativo della leg 46/90.

Quanto alla DIRE a rigor di Dm37/08 che l' ha introdotta, essa può essere dichiarata per gli impianti realizzati tra il 1990 della 46, e l'entrata in vigore del DM37, nel caso non sia più reperibile la DICO.
no. Il DM 37 art 7 com 6, dispone:

" Nel caso in cui la dichiarazione di conformità' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più' reperibile, tale atto e' sostituito -
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, "

per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto > quindi tutti quelli prima del DM 37
 
Ultima modifica:

marcanto

Membro Senior
Professionista
Una certificazione DICO del 1991, è perfettamente valida per l'impianto in essere che non ha subito trasformazioni, anche se le norme nel frattempo si sono evolute.
La DIRE non è che la sostituzione di una DICO di allora.
La DI-RI va fatta quando la DC-CO " non sia stata prodotta o non sia più' reperibile " per quanto detto al #38.
è vero che una dich di conformità del 1990 è valida per l'impianto in essere se non è stato trasformato.
Ma lo steso impianto è adeguato ?
Per quanto detto al precedente #36, non lo è
" Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. "
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto > quindi tutti quelli prima del DM 37
Ci sono organi tecnici che la pensano in modo diverso: certamente possibile per impianti prima del DM37/08, ma... dopo il 1990, dato che prima della L 46/90, non c'era obbligo di DiCo. Vero comunque che molti interpretano il paragrafo estendendo la DiRE anche agli impianti precedenti al 1990. Stiamo però pignolando sul legalese: la sostanza non mi pare cambi.
Cioè per vendere non c'è obbligo di messa a norma alle norme attuali: l'obbligo è stato abrogato.
E per essere anche in regola con i livelli minimi di sicurezza ammessi basta "adeguare" nel senso dettato dal DM
 

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