Permettimi ma mi pare siano discorsi da bar, "per sentito dire"
si mata infatti io passo la maggior parte della giornata al bar anziche confrontarmi con Notai e professionisti in genere .....
mi fà specie che tu scriva queste cose, comunque vedo che Silvana mi ha preceduto.
(anche se la legge da lei richiamata se non erro si riferisce alla conformità catastale )
scusa ma sono in ufficio e ti posto velocemente alcuni concetti basilari
scopiazzati per brevità (stò lavorando ed ho letto la tua notifica)
Deve essere considerato abusivo il fabbricato che risulti edificato in assenza di concessione edilizia ovvero in difformità rispetto alle prescrizioni della stessa.
La legislazione prevedeva un tempo soltanto sanzioni amministrative, senza occuparsi delle conseguenze civilistiche del contratto di vendita dell'edificio abusivo. Tra gli interpreti venivano indicate a questo proposito varie soluzioni, da quella più drastica della
nullità dell'atto traslativo fino a quella della applicabilità della
garanzia per vizi del bene venduto ovvero della assoggettabilità della vendita alla
risoluzione per inadempimento dell'alienante (Cass.Civ. Sez. II, 2631/84)
Con l'entrata in vigore della Legge 47/85, la quale tra l'altro è giunta a prescrivere l'abbattimento dei fabbricati costruiti abusivamente ovvero l'acquisizione degli stessi al patrimonio del Comune in cui si trovano,
è stata sancita la nullità degli atti di vendita aventi ad oggetto edifici abusivi. La medesima sanzione è stata mantenuta dal T.U. in materia urbanistica 380/01.
Occorre inoltre fare presente come il perfezionamento di reati edilizi possa condurre
(al di là della nullità dell'atto) alla confisca del bene che costituisce frutto o provento del reato.
Credo che se cerchi anche sul sito del Notariato potrai trovare riferimenti utili a riguardo