M
mata
Ospite
T.U. 27 Luglio 1934 n° 1265, art. 221 : “Gli edifici o parti di essi non possono essere abitati senza autorizzazione del Sindaco, il quale la concede quando, previa ispezione dell’ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risulti che la costruzione sia stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri siano convenientemente prosciugati e che non suscitano cause di insalubrità".