Se l'immobile in discorso è censito, ad esempio in categoria A/2, significa che si tratta di un'abitazione che per essere tale, deve possedere gli impianti di cucina. Orbene, se il conduttore utilizza l'abitazione come studio professionale, ma non rimuove gli impianti di cucina, non è necessario fare la denuncia di variazione al catasto.
Invece, il cambio d'uso, anche senza opere, deve essere segnalato al comune, in base al regolamento edilizio, anche ai fini del pagamento dell'IMU e della tassa rifiuti solidi urbani (dal 1° gennaio 2013 tributo comunale rifiuti e servizi, sulla base del testo del D.L. 201/2011), in quanto l'accatastamento dell'immobile è essenzialmente funzionale ai fini fiscali, per il passaggio di categoria, con variazione della rendita catastale. In particolare, è necessario verificare se la nuova destinazione d'uso sia compatibile con quella prevista dal piano per la zona in cui è ubicato il fabbricato e - nel caso in cui l'immobile sia inserito in un condominio - se il regolamento contrattuale ponga veti.
Pertanto, il mancato cambio d'uso - in presenza di nessun divieto urbanistico alla modifica - non comporta problemi per l'affitto (il locatore non potrà, però, applicare la cedolare secca), ma può portare all'obbligo di regolarizzazione urbanistica e al pagamento delle relative sanzioni, anche fiscali, che restano ad esclusivo carico del proprietario dell'immobile.