Ho seguito la discussione il cui tema mi incuriosisce sempre. Tutti hanno espresso le proprie opinioni, tutte suffragate da riferimenti normativi o dotte citazioni: permettetemi però di rilevare che le conclusioni e considerazioni non sono convergenti, ed evidenziano una discreta discrepanza normativa e mancanza di coordinamento tra amministrazioni dello stato (non è una novità.. purtroppo).
E quindi di rimanere nel mio personale, non dotto, e non qualificato, ... convincimento.
Alcune note:
1) Qualcuno a parlato di conseguenze sul locatore per quanto riguarda IMU e TARSU: sulla seconda farei notare che essa spetta, salvo pattuizioni fra le parti, al conduttore, non al locatore.
2) La citazione postata da Granducato sarà sicuramente autorevole, ma appare non più di una opinione personale dell'avv. Civallero, che non spiega da dove tragga quella certezza posta nella frase:
Questa norma renderà impossibile registrare contratti relativi ad immobili non censiti e non consentirà di locare come
uffici unità immobiliari accatastate come abitazioni e viceversa
(indicare i dati catastali non implica necessariamente una contestazione di incongruenza. Circ. 26 docet)
3) La AdT con circ. 2/2010 presciverebbe il cambio di destinazione. La AdE con la circ. 26/2011 lascia supporre che un'immobile accatastato come abitazione possa essere locato per usi diversi (diversi come?). Rimane salvo il fatto che un'abitazione possa essere usata per uso promisquo, senza cambio di destinazione.
4) E' chiaro che un'u.i. nata A10 non ha le caratteristiche di una abitazione (manca di cucina e bagno): è anche vero invece che in una A2 tecnicamente nulla osta ad usare le stanze come meglio si crede, lasciando inutilizzata la cucina (..ma almeno un caffè dopo la pausa pranzo non la concedete?....
. )
Terminerei questa mia divagazione con una constatazione pratica: il cambio di destinazione mi è stato consigliato quando l'immobile è adibito a studio dal proprietario.
In caso di locazione, ovviamente con contratto per uso diverso (es 6+6), non ho invece mai avuto contestazioni sia da parte del Comune che da parte della AdE.
Mi sono dato una spiegazione: nel primo caso si eluderebbe parte di ICI e IRPEF dovuta alla differenza di rendita catastale.
Nel secondo caso, l'IRPEF sarebbe inviariata: inoltre l'uso per quanto duraturo, sarebbe sempre transitorio e reversibile, e non ho mai trovato un Comune che facesse azioni in merito. Nessuno ha vietato targhe ecc, e non ho elementi per dire se il conduttore abbia di fatto detratto bollette e canoni.
Sulla diversità di atteggiamento tra AdE e AdT, potremmo rilevare la differenza di data, il diverso "piglio" nei confronti del contribuente, e non da ultimo ricorderei le bozze di revisione catastale ormai in circolazione da anni,, dove si parla di revisione anche del quadro generale delle categorie: che mi pare siano più rivolte alle caratteristiche fisiche ed alla
prevalente destinazione.
- gruppo R (di tipo residenziale) in cui troveranno posto le
U.I. a destinazione abitativa di tipo privato o locali ad esse asserviti,
così diviso:
R/l - abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui
R/2 - abitazioni in ville o villini
R/3 - abitazioni tipiche dei luoghi
R/4 - posti auto coperti, posti auto scoperti e locali in genere
per rimessa dei veicoli
- gruppo T (di tipo terziario) in cui trovano posto le U.I. destinate
ad attività artigianali, commerciali, ecc., così diviso:
T/l - negozi e locali assimilati
T/2 - magazzini,locali di deposito, laboratori artigiani
T/3 - fabbricati per esercizi sportiv^
T/4 - pensioni
T/5 - auto sili, autorimesse pubbliche, autoparcheggi a raso
di tipo pubblico
T/ó - stalle e scuderie e simili
T/7 - uffici, studi, laboratori professionali