topcasa

Membro Storico
allora anche per abbattere una parete puoi farlo da solo ma devi fare una scia, ma ti devi fare seguire da un geometra che farà una relazione con piantina e delle foto prima e dopo la realizzazione con conseguente variazione al catasto. Per il bagno sicuramente occorre una scia inizio lavori da mettere anche un cartello con inizio e fine lavori, ed anche comunicazione all'amministratore che ti dirà gli orari da rispettare ma non un progetto, sempre che tu non voglia realizzare variazioni
 

lucafana

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Privato Cittadino
Prima di tutto grazie a tutti, siete gentili!!!
Bene quindi se non ho capito male posso fare tutti i lavori all'interno, che non comportano modifiche alla planimetria, senza bisogno di alcuna autorizzazione. Nel caso della realizzazione del bagno modificando il balcone devo incondizionatamente rivolgermi ad un geometra che porterà lui avanti la pratica e nel caso otterrà i permessi per realizzare il tutto (il costo di tutta la faccenda burocratica qualcuno me lo saprebbe, chiaramente occhio e croce, indicare?) ed infine apporterebbe la modifica in progetto.
Per la tinteggiatura della facciata, si potrebbe fare senza autorizzazioni ma è sempre meglio chiedere prima in comune ed eventualmente ad un professionista.
Bè se fin qui ho capito tutto mi avete dato un sacco di buone notizie, grazie :applauso: .
Per quanto riguarda lo sgravio fiscale, gentilissima Ludovica83, ti ringrazio del link preziosissimo. Il discorso è che facendo io i lavori, limitando la spesa al solo acquisto dei materiali e allo smaltimento in discarica autorizzata delle macerie, il risparmio è tale che il gioco non vale la candela, anche perchè così il denaro mi resta in tasca, nel caso contrario prima lo spendo e poi mi viene rimborsato tramite detrazione fiscale...stando ai miei conti preferirei chiedere lo sgravio una volta passato alla sostituzione (come infatti mi hai fatto notare tu) degli infissi, o all'installazione dei pannelli solari per acqua sanitaria, o di una bella idro a pellet, prodotti che chiaramente no posso fare da solo :^^: .
Altra cosa scoperta proprio oggi :shock: . Il tetto è in pannelli di eternit che servono per far defluire l'acqua piovana con debita pendenza, ma sotto c'è il solaio in c.a. Sarebbe possibile, smaltito l'eternit, piastrellare il solaio e creare quindi una bella copertura a terrazza o si andrebbe a creare una zona vivibile non presente in progetto?
(come avrete capito mi piace ottenere il massimo dalle cose :maligno: ).
 

lucafana

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Privato Cittadino
Guarda che la scia di inizio lavori va fatta e cosi pure il discorso di chiusura altrimenti se vengono i vigili cosa fai!

ma questo per quanto riguarda la tinteggiatura della facciata?
o anche per i lavori interni?
perchè per i secondi sarei dentro casa e nessuno sentirebbe o vedrebbe nulla....
 

lucafana

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Privato Cittadino
nooooo certo sono d'accordo con te...scherzi!!! casa appena comprata (speriamo almeno) comune di residenza nuovo, non ci terrei proprio a farmi notare subito in negativo...semplicemente non capivo. Quindi io presento la scia al comune e poi faccio tutto...stop non serve altro (sempre fatta eccezione del bagno nel balcone che quello è un discorso a parte)?
Che costi ha la scia, o meglio posso fare tutto da solo o serve un tecnico?
 

topcasa

Membro Storico
Puoi farla da solo se capisci l'italiano...scherzo comunque un geometra di quelli giovani con 300 euro te la presenta ed è esente IVA[DOUBLEPOST=1377642942,1377642934][/DOUBLEPOST]Puoi farla da solo se capisci l'italiano...scherzo comunque un geometra di quelli giovani con 300 euro te la presenta ed è esente IVA
 

ludovica83

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Hai già visto questo?

http://confappi.it/assets/rubriche/PIANO_CASA_SARDEGNA.pdf

PIANO CASA SARDEGNA - PROROGA 2013
La legge regionale n.4 del 16 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”, c.d. PIANO CASA è stata prorogata fino al 29 novembre 2013.[DOUBLEPOST=1377643263,1377642982][/DOUBLEPOST]Per il recupero sottotetti:

Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio
e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l'esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all'articolo 10, comma 4.

Fonte:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=127432&v=2&c=6694&t=1
 

lucafana

Nuovo Iscritto
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Puoi farla da solo se capisci l'italiano...scherzo comunque un geometra di quelli giovani con 300 euro te la presenta ed è esente IVA[DOUBLEPOST=1377642942,1377642934][/DOUBLEPOST]Puoi farla da solo se capisci l'italiano...scherzo comunque un geometra di quelli giovani con 300 euro te la presenta ed è esente IVA


spero di riuscirci alla mia età anche se non ne sarei troppo sicuro :innocente: bè comunque per una cifra del genere largo ai giovani :ok:

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PIANO CASA SARDEGNA - PROROGA 2013
La legge regionale n.4 del 16 ottobre 2009, “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”, c.d. PIANO CASA è stata prorogata fino al 29 novembre 2013.[DOUBLEPOST=1377643263,1377642982][/DOUBLEPOST]Per il recupero sottotetti:

Capo III
Disposizioni in materia di sottotetti e norme finali

Art. 15
Utilizzo del patrimonio edilizio
e recupero dei sottotetti
1. La Regione Sardegna promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti nelle zone urbanistiche A, B, C ed E con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si definiscono sottotetti i volumi compresi tra la chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello abitabile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.
4. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito, previo titolo abilitativo, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienicosanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 5.
5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, ulteriormente ridotta a metri 2,20 per spazi accessori dei servizi. Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a metri 2,20 per spazi ad uso abitazione e a metri 2,00 per accessori e servizi. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Il calcolo dell'altezza media ponderale viene effettuato dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.
6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione, nonché, nelle sole zone B, sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano negli ambiti territoriali per i quali i comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale, ne dispongano l'esclusione nel termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano i termini di cui all'articolo 10, comma 4.

Ludovica sei geniale grazie!!!
Alla luce di quando scritto in questo articolo eliminando le falde e creando una copertura in piano non dovrebbero esserci problemi se creassi una terrazza...
ho come il leggero presentimento che mi serva un geometra :^^:
 

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