brina82

Membro Storico
Professionista
Il notaio per me ha torto: nel momento che la dichiarazione del venditore non era supportata da una dichiarazione di conformità certificata da uno abilitato, non doveva nemmeno prendere in considerazione le affermazioni gratuite.
E faceva l’atto senza citare conformità inesistenti.

Il salvavita lo metteranno subito a valle del contatore.

Quanto all’elettricità, cambialo. Non è il primo a comportarsi così.

Anni fa ho affittato un appartamento che in precedenza era locato ad un ufficio-centro di calcolo paghe; l’elettricista contattato dal nuovo inquilino aveva detto alla medesima che era tutto da rifare, e che non c’era la terra. Al costo di 5k (non ricordo se ancora lire o euro).

A parte che la terra non era obbligatoria, la cosa non mi tornava: sapevo l’impiego precedente.
Sono andato a verificare: tutte le prese avevano il filo di terra e per tranquillizzare L’inquilinA indie ore ho sostituito tutti i frutti magic delle prese con nuovi frutti con protezione meccanica anti contatti diretti (una ventina almeno, cioè anti intrusione accidentale, visto che aveva una bambina piccola).
Stesse storie capitano anche con gli impianti gas: e poiché ormai ho capito i personaggi ho pure comprato la norma Uni 7129 (gas);
Fatti dire da tutti i tecnici che ti hanno consigliato, che problemi reali hanno gli impianti e quali leggi/norme disattendono.

Il costo del salvavita attuale è dell’ordine detto. Aggiungi il tempo e chiamata di un elettricista.

Certamente il tuo impianto avrà forse fili rigidi, condotti e canaline di sezione piccola, la sezione dei cavi non ti permetterà di passare ad una utenza di potenza maggiorata, oggi standard a 6 kW. Ma quali sono le tue esigenze?
Sai dirmi da quando è sorto l'obbligo della terra nelle abitazioni? Non sono riuscito a capirlo... Penso sia importante saperlo.

Se l'impianto è moderno con tubazioni (corrugati), passare a 6kw non dovrebbe comportare grossi problemi.

Se non è moderno, cioè a filtubo, è impensabile non rifarlo da capo e moderno, quindi diciamo che i 6kw non sono mai un problema.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Sai dirmi da quando è sorto l'obbligo della terra nelle abitazioni? Non sono riuscito a capirlo... Penso sia importante saperlo.
No, non sono particolarmente documentato. E poi dipende da "DOVE": l'impianto di terra è obbligatorio, comprese le verifiche periodiche nei locali considerati luoghi di lavoro, quindi compresi i condomini.

Nelle abitazioni credo sia stati previsto in una delle edizioni della CEI 64, oggi 64-8 obbligatoria per impianti nuovi o completamente rifatti.
Qui una interessante sintesi:


 

brina82

Membro Storico
Professionista
Nelle abitazioni credo sia stati previsto in una delle edizioni della CEI 64, oggi 64-8 obbligatoria per impianti nuovi o completamente rifatti.
Anche io ho questo presentimento, tuttavia mi pare strano che solo dagli anni '80 (e non prima) fosse obbligatoria... (dal '90 in poi sicuro, con la 46/90).

Comunque diciamo che OGGI è obbligatoria anche nelle abitazioni, a scanso di equivoci.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Comunque diciamo che OGGI è obbligatoria anche nelle abitazioni, a scanso di equivoci.
Non corretto. Obbligatoria in impianti nuovi.
In impianti esistenti il DM 37/08 considera “adeguati” gli impianti domestici dotati di salvavita ( e aggiungerei di magnetotermico).
Non obbligatorio un rifacimento
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Ma no!

Con la 46/90 già era d'obbligo la messa a terra nelle abitazioni...
Rileggiti l'art. 6 comma 3 del DM 37/08: e già la 46/90 recitava la medesima cosa.

NOn sono un esperto e addetto ai lavori, ma sul punto , stufo di errate ed interessate dichiarazioni, mi sono documentato.!!!!

Art. 6​

Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Fonte:
 

brina82

Membro Storico
Professionista
Rileggiti l'art. 6 comma 3 del DM 37/08: e già la 46/90 recitava la medesima cosa.

NOn sono un esperto e addetto ai lavori, ma sul punto , stufo di errate ed interessate dichiarazioni, mi sono documentato.!!!!

Art. 6​

Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Fonte:
Ho riscritto il post.

Quindi dalla 46/90 in poi... ok.

E comunque quello dicevo, cioè ALMENO dalla 46/90 in poi.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Ascolta, mio padre installava impianti elettrici dopo la 46/90, e parlando di nuove costruzioni MAI si è trattato di situazioni senza la messa a terra...
Corretto: mai scritto il contrario: rileggi.

  • L. 46 / 90
    chiusura.jpg

Art. 7​

Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (3) (4)
((5))


-----------------


AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996."


-----------------


AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998."

---------------


AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."

 

brina82

Membro Storico
Professionista
Corretto: mai scritto il contrario: rileggi.

  • L. 46 / 90
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Art. 7​

Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (3) (4)
((5))


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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1996."


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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990, è differito al 31 dicembre 1998."

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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."

Avevo riscritto il post, perchè pensavo intendessi che solo dal 2008 in poi servisse la messa a terra, invece stiamo dicendo che almeno dalla 46/90 in poi serve.

Anche perchè avevi indicato:
In impianti esistenti il DM 37/08 considera “adeguati” gli impianti domestici dotati di salvavita ( e aggiungerei di magnetotermico).
Non obbligatorio un rifacimento
Senza dire che tra il 90 e il 2008 serve anche la terra ;)

E infatti poi lo hai specificato:
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Fonte:
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Senza dire che tra il 90 e il 2008 serve anche la terra ;)
E daje! NO NO

Leggi le note 3, 4, 5 all’art 7 della 46/90 : a forza di rinvii dell’obbligo di adeguamento alla messa a terra, è subentrato il DM 37/08 che ha abrogato e superato la 46/90 e al l’art 6 c 3 è rimasto solo il salvavita. ( per utenze residenziali).
 

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