Lisio Alessandro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
LASCIA PERDERE GLI AVVOCATI , avvoltoi che mangiano sulle disgrazie altrui e che tentano di allungare le cause per il semplice fatto di mangiare di più, ti propongo una soluzione il tuo notaio da quello che ho capito non rogita perchè manca questa documentazione, proponi al tuo notaio di rogitare lo stesso ma che all'atto tu consegnerai a lui una cifra consistente di quello che devi e che sarà tenuta da lui e versata in futuro quando il venditore ti fornirà i documenti, il venditore così avrà tutta la fretta a darti i documenti per intascare la rimanente somma e tu potrai entrare dentro casa entro il termine stabilito, è una soluzione collaudata e mi è servita più volte per salvare famiglie come la tua, all'agente immobiliare che fa il vago fai cattiva pubblicità così imparerà a comportarsi prossimamente. In bocca al lupo.
 

kino

Membro Junior
Ciao Alessandro la tua proposta e' allettante, questa sera proporo' anche questo pero' il venditore deve lasciarmi la casa libera altrimenti sono punto a capo. Purtroppo pur essendo la parte lesa la venditrice (70anni) mi fa pena e' anche vero che ha due figli che la stanno seguendo, andra' a casa di uno di loro se accettano. Speriamo tra un'ora ci incontriamo! Grazie ancora

Aggiunto dopo 5 minuti :

Antonello Gtgt ho fatto una verifica online alla camera di commercio dopo la vs segnalazione. La persona con cui abbiamo avuto a che fare e' iscritto come procacciatore d'affari in campo immobiliare mentre quello che ha firmato (uno sgorbio che sembrava il suo nome e cognome) potrebbe essere il titolare dell'agenzia, che io non ho mai incontrato. Che faccio mi tocca x forza l'avvocato!!!
 

Lisio Alessandro

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Certo che la parte venditrice deve darti casa libera, e con questa manovra siete tutti tutelati di solito io riesco sempre a convincere le parti perchè evito che saltino le trattative e le persone perdano soldi, facci sapere come va.
 

Antonello

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Agente Immobiliare
La persona con cui abbiamo avuto a che fare e' iscritto come procacciatore d'affari in campo immobiliare mentre quello che ha firmato (uno sgorbio che sembrava il suo nome e cognome) potrebbe essere il titolare dell'agenzia, che io non ho mai incontrato.

Non pagare. Ed inoltre denuncialo alla Camera di Commercio locale ed alla Procura della repubblica.
Gli passerà la voglia di scherzare, come procacciatore.
Anzi, denunciali tutti e due: uno perchè procacciatore-mediatore e l'altro perchè mediatore-sfruttatore di contingenti situazioni.
Ti allego anche il commento ad una sentenza recente su un geometra che è stato bastonato dai giudici di Cassazione su una richiesta di provvigione, altre cosette e la nota ministeriale.
Buona lettura:
Commentiamo, qui di seguito, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sezione terza, 11 giugno - 8 luglio 2010 n. 16147/10) che ha stabilito alcuni importanti principi di diritto in tema di mediazione, soprattutto dopo la modifica legislativa introdotta dal D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59., statuendo, da un lato, che la norma che ha soppresso il ruolo di cui all'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 79, non ha effetto retroattivo, ma, soprattutto, che solamente i mediatori iscritti nel registro o nei repertori tenuti dalla Camere di Commercio avranno diritto alla provvigione.
La decisione nasce dalla causa che un geometra, libero professionista, promuove nei confronti di un imprenditore edile assumendo di avere svolto un'attività mediatoria per la vendita di un complesso edilizio.
Il giudice di primo grado da ragione al geometra, ritenendo che nella fattispecie si versasse in una ipotesi di contratto atipico di procacciamento di affari, mentre, il giudice di appello riformava la sentenza rilevando che dalla documentazione versata in causa e dagli atti processuali emergeva trattarsi di contratto di mediazione tipica e che, di conseguenza, a norma della legge 3 febbraio 1989 n. 79 il diritto alla provvigione spettava solamente se si era iscritti al ruolo di cui all'art. 2 della stessa.
Il libero professionista ricorreva per Cassazione, sostenendo, oltre al resto, che essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il D.Lgs 26 marzo 2010, che, appunto, ha soppresso il ruolo dei mediatori, il diritto alla provvigione non era più precluso dalla mancata iscrizione del mediatore al ridetto ruolo. Il ricorso non è stato accolto rilevando gli ermellini che, quanto al citato decreto legislativo, che esso non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto esso non contiene alcuna norma che lo renda applicabile anche ai rapporti già esauriti.
Rilevano, infatti, i Giudici di legittimità: “Infatti il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l'applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, (come è quello in esame) ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. (Cass. n. 10436 del 18/07/2002)“.
Ma la Corte ha pronunciato, con la sentenza in commento, un altro importante principio di diritto relativo alla discilina della mediazione.
Si legge, infatti, nella sentenza; “In ogni caso va osservato che il D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, ha sì soppresso il ruolo di cui alla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2 e successive modificazioni, ma non ha abrogato tale legge.
È stato, anzi, disposto che le attività disciplinate dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, competente per territorio corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, art. 8 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 9, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39.
Il comma 6 di detto art. 73 statuisce che “Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella L. 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)”.
Ciò comporta che in assenza di abrogazione della L. n. 39 del 1989, art. 6, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla Camera di commercio secondo l'art. 73 cit..”.
La Cassazione, dunque, ha chiarito che il recente decreto legislativo ha previsto che l'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n. 39 del 1989 sono comunque soggette alla denuncia di inizio attività previa autocertificazione e certificazione relative al possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività di mediazione, precisando che il sesto comma dell'art. 73 prevede ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Da ciò non può non derivare che in assenza di abrogazione dell'art. 6 della l. n. 39/1989, ma in presenza della sola soppressione del ruolo, la norma di cui all'art. 6 va letta nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al d.lgs. n. 59/2010, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio secondo l'art. 73 cit..
La sentenza in commento ci pare ineccepibile sotto ogni punto di vista e da la giusta e corretta interpretazione di uno degli aspetti sorti all'indomani della pubblicazione del provvedimento abrogativo del ruolo.

Avv. Roberto Bella Presidente IRCAT
 

Allegati

  • PROCACCIATORI D'AFFARI NOTA MINISTERIALE 2010.pdf
    135,2 KB · Visite: 34
  • NO PROVVIGIONE AD ABUSIVO.doc
    23,5 KB · Visite: 41

kino

Membro Junior
Antonello grazie per le informazioni che mi hai dato, ma lo pseudo agente i soldi per le tre transazioni
li ha già presi al compromesso. A luglio si è intascato le provvigioni di chi ha acquistatoil mio appartamento,
le nostre (sia per la vendita del nostro e l'acquisto dell'altro) e le provvigioni del venditore della mia futura casa!
Saluti

Aggiunto dopo 14 minuti :

Ieri sera siamo arrivati ad una soluzione:
giovedì prossimo ci ritroviamo ancora tutti per fare una scrittura privata che pospone il termine
dei rogiti entro e non oltre il 31 gennaio. Peccato che alla fine della riunione siamo rimasti a:

A) l'attuale proprietario dell'appartamento che acquisterò solleciterà e seguirà la pratica al comune

B) la persona che doveva entrare nel mio appartamento richiede il rimborso degli ulteriori
mesi di affitto, e l'agenzia non ha voluto scrivere chi dovrà rimborsarli perchè ritiene che non sia
un suo problema. Loro si offrono di coprire solo la metà di quanto richiesto la parte restante nonha voluto
dire a chi spettava, ma comunque non ha scritto nulla.

C) e sorto un altro dubbio: ma l'ACE dell'immobile "inquisito" è statoportato a termine dall studio di ing/geo
che era statoincaricato di fare la sanatoria, o visto come sono andate a finire le cose ha deciso di non lavorarci più e di non dire nulla?

Per antonello,gtgt e boschini: quando siamo entrati nell'ufficio dietro alla scrivania oltre ad esserci il procacciatore finalemnte si è presentato l'agente dicendo: "buonasera sono...... il responsabile e titolare dell'agenzia, anche se non mi sono fatto vedere sino ad ora ho sempre seguito indirettamente le pratiche........"
Appena entrati avevo già il fegato che mi pulsava!

Grazie ancora a tutti mi siete veramente di aiuto siete un validissimo supporto e fonte di informazioni
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
B) la persona che doveva entrare nel mio appartamento richiede il rimborso degli ulteriori
mesi di affitto, e l'agenzia non ha voluto scrivere chi dovrà rimborsarli perchè ritiene che non sia
un suo problema. Loro si offrono di coprire solo la metà di quanto richiesto la parte restante nonha voluto
dire a chi spettava, ma comunque non ha scritto nulla.

In ogni caso, se dovessi pagare tu per colpe di altri, ricordati che ti puoi rivalere in tribunale su quelli che ti hanno causato il danno e chiedere il risarcimento del maltolto.

Per antonello,gtgt e boschini: quando siamo entrati nell'ufficio dietro alla scrivania oltre ad esserci il procacciatore finalemnte si è presentato l'agente dicendo: "buonasera sono...... il responsabile e titolare dell'agenzia, anche se non mi sono fatto vedere sino ad ora ho sempre seguito indirettamente le pratiche........"

L'intermediazione deve avvenire in modo diretto, non indiretto (???) limitandosi a mettere la firma. Anche il venditore avrà interagito sempre e solo con lo pseudo agente, quindi anche da parte sua non sono dovute le provviggioni. Potresti informare anche lui.

Sembra quasi che il "mediatore indiretto" abbia letto questo thread e si sia presentato alla riunione in extremis... Purtroppo per lui la palla aveva già varcato la linea :D

Puoi riavere le provviggioni indietro.
 

maria antonietta

Membro Attivo
Agente Immobiliare
rispondendo al tuo ultimo intervento:
A) precisiamo che il proprietario non ti fa un piacere a seguire la pratica, è suo obbligo, è comunque lui il responsabile di tutto... se si è affidato all'agente poco proffessionale è un problema suo, deve essere lui a sottoscrivere le variazioni (comune e catasto) e rivalersi semmai sul suo incaricato
B) Nel preliminare con il tuo acquirente è riportato un termine entro e non oltre o termine non essenziale? se così fosse avresi dai 3 ai 6 mesi di lasco per rogitare. Diciamo cmq che per correttezza con il tuo acquirente sarebbe giusto riconoscergli un importo pari agli affitti tenendo presente che in tutti i casi magari il primo mese sarebbe cmq perso
C) Non è un problema tuo (indirettamente :disappunto:) sempre un pensiero del venditore e dell'agente che sapendo la problematica doveva attivarsi a dovere, si è assunto il compito dell'incarico non lo ha seguito di conseguenza è responsabile
..... Relativamente alla figura del fantomatico agente.... siamo veramente alle solite! Ma mi chiedo: quando ti è stata consegnata la tua copia non hai notato la firma e i dati diversi dalla persona con cui hai parlato? Diciamo che la risposta la so già! "Mi sono fidato... non sapevo" Puntroppo non sei nè il primo nè ahimè l'ultimo che resta impatanato così.
Cerca di farti valere al prossimo incontro e pretendi che sia messo per iscritto tutto (penali, tempi, chi deve pagare)
Ti suggererei comunque di fissare una data di stipula dal notaio con conseguente avviso di convocazione al rogito avente data certa (telegramma con copia) e con dovuto anticipo (15 gg sono ok) da far pervenire al proprietario e agente.
E' l'unica forma sicura per accertare l'nadempienza di parte venditrice in caso di controversia....
Deve essere il venditore a preoccuparsi di tutto e naturalmente anche l'agente se ti ha dato notizie non esatte deve essere coinvolto. Soprattutto se ti ha seguito anche con la tua vendita.
Facci sapere, auguri
 

kino

Membro Junior
Grazie ancora! Giovedi prox o venerdi max vi faro' sapere cosa verra' prodotto come scritture privare. Dopo tutto quello che mi avete detto non faro' scappare una virgola(spero!).
 

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