marco tartari

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Tua nonna non e' proprietaria quindi non puo' bloccare niente neanche con un testaeento; al massimo potra' disporre nei limiti di legge di quello che le appartiene al momento della sua dipartita e l'appartamento non e' fra questi per ora (l'usufrutto cessa con la morte dell'usufruttario). Probabilmente cercheranno di invalidare l'atto puntando sull'incapacità di intendere e volere di tuo nonno al tempo che pero' deve essere evidente e spetta a loro l'onere della prova. non vedo per loro altre strade percorribili per renderlo nullo.
Se sono cosi' sicuri di poterlo disfare digli che procedano pure quello che dicono che procedano pure lascia che siano loro a fare la prima mossa e tienti pronto con un legale per le eventuali contromosse nel caso si palesasse questa eventualità.Cosi' vedrai chiaramente se stanno bluffando oppure no.


i notai in questo casi prima dell' atto chiedono un certificato medico che certifica la capacità di intendere e di volere !
 

JJ1980

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All'epoca dell'attomio nonno a causa di un ictus alla parte dx del corpo era impossibilitato per firmare e quindi son state convocate delle persone come testimoni.
Tutto questo è registrato e firmato
 

od1n0

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Privato Cittadino
All'epoca dell'attomio nonno a causa di un ictus alla parte dx del corpo era impossibilitato per firmare e quindi son state convocate delle persone come testimoni.
Tutto questo è registrato e firmato
I testimoni sono stati convocati in forza dell'articolo 48 della legge 89/1913 perche' non poteva leggere o scrivere.
"Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto»"

Ti indico un link ad una sentenza anche se e' una situazione diversa dalla tua per farti capire dove probabilmente cercheranno di attaccare.

http://www.ratioiuris.it/news.interna.php?notizia=1412

L'articolo di riferimento del codice civile e' il 428 del codice civile:

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta ,si provi essere stata per qualsiasi causa , anche transitoria, incapace di intendere o volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto .Resta salva ogni diversa disposizione di legge."

Da notare che devono provare l' incapacità di tuo nonno e anche la malafede dell'altra parte cosa che non sara' cosi' agevole.Inoltre per farlo hanno tempo 5 anni a partire dalla data di stipula del rogito per intraprendere l'azione legale.
 
Ultima modifica:

JJ1980

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Privato Cittadino
I testimoni sono stati convocati in forza dell'articolo 48 della legge 89/1913 perche' non poteva leggere o scrivere.
"Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto»"

Ti indico un link ad una sentenza anche se e' una situazione diversa dalla tua per farti capire dove probabilmente cercheranno di attaccare.

http://www.ratioiuris.it/news.interna.php?notizia=1412

L'articolo di riferimento del codice civile e' il 428 del codice civile:

Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta ,si provi essere stata per qualsiasi causa , anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto .
Resta salva ogni diversa disposizione di legge."

Da notare che devono provare l' incapacità di tuo nonno e anche la malafede dell'altra parte cosa che non sara' cosi' agevole.Inoltre per farlo hanno tempo 5 anni a partire dalla data di stipula del rogito per intraprendere l'azione legale.

Allora da questo punto di vista sono tranquillo perchè il rogito è stato effettuato il 23 febbraio del 2008 e quindi a febbraio di quest'anno son trascorsi gia 5anni.

Tolto anche questa via di intralcio non possono proprio far niente
 

JJ1980

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Allora riepilogando la nuda proprietà è stata acquistata con 50000 euro con assegno registrato e incassato + 120000 che son stati dati ai miei nonni in data antecedente 4 luglio 2006 (quindi senza obligo di rintracciabilità da come l'ho interpretata) rogito effettuato più di 5 anni fà.....

Si possono attaccare solo a sto c...o giusto?
Scusate il termine
 

JJ1980

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Privato Cittadino
Se l'eventuale donazione andra' a intaccare le quote di legittima verra' leso un loro diritto e potranno fare azione di riduzione.

Nell'atto non si parla di donazione e come ho scritto prima i 120000 son stati dati prima del 4 luglio 2006 quando non c'era ancora l'obbligo di rintracciabilità.
A saldo per la nuda proprietà son stati dati170000 euro.
Da atto nptarile e confermato dalle parti[DOUBLEPOST=1383096203,1383096098][/DOUBLEPOST]I 120000 son stati dati un pò alla volta e in contanti.....
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Nell'atto non si parla di donazione e come ho scritto prima i 120000 son stati dati prima del 4 luglio 2006 quando non c'era ancora l'obbligo di rintracciabilità.
A saldo per la nuda proprietà son stati dati170000 euro.
Da atto nptarile e confermato dalle parti[DOUBLEPOST=1383096203,1383096098][/DOUBLEPOST]I 120000 son stati dati un pò alla volta e in contanti.....
Il passaggio di contanti pero' non essendo tracciato e' un punto debole. Infatti guarda caso loro da quello che hai detto mettono in dubbio proprio quel passaggio di denaro.
 

JJ1980

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Il passaggio di contanti pero' non essendo tracciato e' un punto debole. Infatti guarda caso loro da quello che hai detto mettono in dubbio proprio quel passaggio di denaro.

Sì hai ragione ma la dicitura dell'atto a cui si riferisce che quel denaro è stato dato prima del decreto legge bersani non mi mette al riparo da eventuali procedimenti?

Poi so che passati 10 anni le banche distruggono la documentazione.... E se per assurdo il pagamento fosse stato fatto nel 2003 ad ogni modo sarebbe non rintracciabile ugualmente o sto solo dicendo fesserie?
 

JJ1980

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Comunque spetta a loro in caso di azione legale che non è avvenuto passaggio di denaro.....
In che modo?

Poi se per pura fortuna riuscissi a vendere la nuda proprietà prima che iniziasse una battaglia legale finisce lì o mi potrebbero cercare soldi?
 

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