ho guardato il testo della legge; sapevo l'argomento trattato, ma non nel dettaglio.
si fa riferimento a una generica fidejussione (bancaria o assicurativa) a tutela dei versamenti in caso di verificarsi dello stato di crisi a blablabla.
e questo è lo strano.
la garanzia a semplice richiesta è molto più tutelante per il garantito; si attiva nel momento in cui il contraente è "semplicemente" inadempiente, ovvero non ottempera al contratto secondo i tempi e le modalità previste (nel nostro caso entro il 31 marzo).
ovvio che per il garantito è assai meglio; quello che mi domando è come mai il costruttore abbia optato per una soluzione del genere che, come detto, è parecchio più costosa per lui.
ma sulla fidejussione "normale" che si attiva solo al sopraggiungere dello stato di crisi, vogliamo spendere due parole?
secondo me è uno specchietto per le allodole.
non è che uno la accende, paga il premio e quella rimane attiva fino a che non si rogita.
di solito la attivo oggi, pago il premio e quella rimane attiva... diciamo per un anno; alla scadenza va rinnovata.
ecco, facciamo che 25 febbraio 2016 la casa non è finita, il costruttore non è fallito ma è alla canna del gas; probabile, per non dire certo, che non paga il premio.
l'emittente avvisa il garantito che (se capisce cosa c'è scritto), va dal costruttore e si incavola per benino.
quello allarga le braccia, dice che è un brutto momento ma che può stare tranquillo; la casa è lì, mica scappa!
il compratore a questo punto può o tranquillizzarsi o incavolarsi ancora di più: di sicuro NON PUò ESCUTERE LA GARANZIA; non ci sono i requisiti.
il 1° aprile il costruttore fa lo scherzone: porta i libri in tribunale.
e il compratore (ex...) al quale è rimasta in mano una fidejussione scaduta? che fa?