....in cantina...? 😁😁😁chiusa la signora
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Questa volta mica sei molto d'aiuto.... siamo già in "tanti" a pensarla così, ma di chiaro nessuno ha saputo parlare....ci sono 10 gg di tempo x recedere
Dall’articolo postato, si evince che , per poter considerare valido il recesso entro i 10 giorni, il contratto di incarico per la vendita di un immobile deve essere stato firmato in certe condizioni: ad esempio sembra non rescindibile quanto firmato a casa propria, se però la “trattativa” era cominciata presso il professionista, o se è stato il cliente a mettersi per primo in contatto con il professionista stesso.
Quindi l’incertezza permane, e i dubbi sono tanti.
Come tante leggi per tutelare “diritti” ; troppo complicate…e se sono stati fatti 3 appuntamenti prima di questo ma sempre a casa del cliente?
Che roba assurda
Tuttavia, contro l’applicazione di tale disciplina, si scontra il dato letterale dell’art.46 lett. a) C. Cons., laddove essa viene testualmente esclusa per “i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili”.
A questo punto vi è da domandarsi se all’interno di tale formulazione rientrino anche i contratti di mediazione immobiliare. Tale soluzione, che si ferma ad una lettura letterale-formale, non appare convincente se si osserva la natura sui generis di tale tipo di contratto, il quale difficilmente è annoverabile tra i contratti di fornitura di un servizio. Anzi, la professionalità della prestazione è tale da spostare il rapporto verso il contratto d’opera.
Si aggiunga poi che l’attività di intermediazione immobiliare ha come oggetto specifico unicamente la messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare, mentre la conclusione dell’eventuale contratto di vendita costituisce solamente un effetto eventuale e successivo, ancorché collegato, dell’attività di intermediazione. Tanto è vero che nell’ambito dell’attività di intermediazione per la vendita di immobile, l’affare si ritiene concluso, e per il mediatore sorge il diritto al pagamento della pattuita provvigione, non già all’atto dell’effettiva vendita dell’immobile (rogito notarile) bensì in un momento anteriore ossia all’atto della conclusione di un contratto preliminare con il quale le parti nulla ancora vendono od acquistano, ed anche indipendentemente dall’effettiva successiva conclusione di specifico contratto di vendita. Sul punto, quindi, l’uso nella norma della locuzione “per” è destinato a lasciare dubbi in proposito, ma la tendenza seguita in dottrina è quella a favore dell’esclusione del contratto di mediazione dal novero dei contratti di fornitura dei servizi, con ciò ammettendo l’applicazione ad esso della disciplina sul recesso.
Capisco le considerazioni e ritengo ovvio che in Italia le leggi le fanno coi piedi, non con la testaTutte le eccezioni dell'articolo postano infatti ad un lecito dubbio.
E io ritengo che il Codice del Consumo non sia applicabile al nostro settore.
Chi compra una casa o la mette in vendita non sta trattando un contratto telefonico o un Kg di carciofi...
Esatto.Alcuni dipendenti/collaboratori di agenzie, girano con i formulari in valigetta e facendo scampanellate a destra e manca, sono pronti a tirarli fuori e a farli firmare
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