Sono d’accordo sulla parte “formale” ma quel che mi domando io è: non sono stato contattato dal papabile acquirente, il mandato dell‘AI è scaduto mesi fa, io ho rimesso in vendita la casa da privato, l’acquirente ha visto l’annuncio è mi ha contattato senno non saremmo mai venuti in contatto.
Allora.
Il giudice chiamato a valutare la situazione dovrà decidere in base alle prove se ci sia identità tra l'affare proposto dall'agenzia e l'affare che andate a concludere.
Ho letto che dopo un’anno dalla cessazione del mandato non possono più pretendere niente è corretto?
Come ti ha già detto
@francesca63 il termine di un anno è riferito solamente al limite dopo che l'affare sia conosciuto o conoscibile oltre il quale l'agente può far valere il suo diritto.
Il tempo tra l'intervento dell'agenzia (non cito l'incarico perché il diritto dell'agenzia nasce dalla legge non dal contratto) e la conclusione dell'affare rimane indefinito.
Torniamo al primo punto.
Il giudice chiamato a valutare deve stabilire se ci sia identità tra i due affari.
E' ben possibile che se tra l'intervento dell'agenzia e la conclusione del contratto è passato molto tempo questa identità non sia ravvisata.
E' chiaro invece che se emerge in giudizio che sono passati pochi mesi, che le cifre in ballo sono quelle e che la differenza principale è la mancanza delle spese di mediazione il giudice dovrebbe facilmente dar ragione all'agenzia.