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Grazie Pil,
anche io ho questa circolare che, contrariamente a quanto direbbe quella di Theodoro, dice che rimane la incompatibilità con l'esercizio di altre attività.
Sarebbe utile vedere quella di Theodoro, che dice il contrario ....
Grazie
 

Antonello

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E' questo?

Decreto-legge 201/2011 (art.34) convertito, con modifiche, dalla Legge 6 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Art. 34.
Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) , della Costituzione, al fi ne di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografi che;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai princìpi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
 

Theodoro

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Per Anna:
Non si tratta di una circolare. Come scritto, ho trovato un comunicato stampa della F.I.M.A.A. datata 19 gennaio 2012, con il quale viene comunicato che il presidente Valerio Angeletti ha avanzato una richiesta di parere all'organismo di gestione e valutazione delle iscrizion all'elenco dei Mediatori creditizi, a Banca d'Italia e al Ministro Sen. Mario Monti. In sostanza non solo io sono dell'opinione che l'art. 34 é da applicare ai mediatorisi evince che secondo l'interpretazione di F, ma anche la Fimaa, in questa richiesta di parere sostiene che il tenore letterale dell'art. 34, é da applicare ai mediatori. Prova a cercare su google con le parole: Valerio Angeletti, art. 34, mediatori creditizi ecc.
Per Pil:
Voglio sottolineare che io ho citato il D.L. 201/2011 convertito poi in legge. E legge é legge.
La circolare 3/2012 della Fima di TO, da te citata, si riferisce al decreto attuativo del D.Lgs. 26-3-2010, n. 59. Ed é vero che al punto 3) dice letteralmente "per lo svolgimento dell'attività permangono gli stessi requisiti e incompatibilità previsti dalla Legge 39/89 e successive modifiche...". Il decreto ministeriale attuativo é del 26-10-2011, anche se pubblicato in gennaio 2012, probabilmente per motivi tecnici (cortei dei conti, ecc.). Li non esisteva ancora il D.L. 201/2011. E poi, lex posterio derogat legi priori.
Sono contenute nel D.L. 201/2011 le successive modifiche, che abrogano - e penso che non sono solo io a sostenere questo - la L. 39/1989 disponendo, che l'esercizio di un'attivitá economica - e di questo si tratta nella mediazione immobilaire (i MI sono ausiliari del commercio) - non puó essere limitata ad alcune categorie.

E poi cosa facciamo quando arrivano tutti i colleghi esteri (dalla Spagna, Francia, Germania, Slovacchia, Polonia, ecc.). Il punto 7) della circolare 3/2012 della Fimaa TO qua parla chiaro: "...le imprese aventi sede in uno stato dell'Unione Europea ed ivi abilitate all'esercizio dell'attività di mediazione, ove intendano aprire unità locali in Italia, hanno titolo per l'iscrizione nel Registro delle imprese e Rea e sono tenute all'osservanza
dell'obbligo di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ...".
Ma tu pensi che a questo colleghi li puoi dire - oppure imporre - una incompatibilitá, se la direttiva 2006/123/CE, recepita con D.Lgs. 9/2010 dispone diversamente.
 

leonard

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il presidente Valerio Angeletti ha avanzato una richiesta di parere all'organismo di gestione e valutazione delle iscrizion all'elenco dei Mediatori creditizi, a Banca d'Italia e al Ministro Sen. Mario Monti. In sostanza non solo io sono dell'opinione che l'art. 34 é da applicare ai mediatorisi evince che secondo l'interpretazione di F, ma anche la Fimaa, in questa richiesta di parere sostiene che il tenore letterale dell'art. 34, é da applicare ai mediatori.:risata::risata::risata:
 

Theodoro

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Ma che potere. Ormai le leggi si fanno a livello europeo. Negli singoli stati devono poi solo essere recepiti. Vedrete che non durerá tanto, che arrivano gli agenti immobiliari dall'unione europea. Polacchi, cechoslovachi, spagnoli, ecc. Per loro non vale nessuna incompatibilitá.
Almeno in Germania per un AI non esiste nessuna incompatibilita. Loro possono fare anche il commercio di immobili.
 

leonard

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Professionista
Ma che potere. Ormai le leggi si fanno a livello europeo. Negli singoli stati devono poi solo essere recepiti. Vedrete che non durerá tanto, che arrivano gli agenti immobiliari dall'unione europea. Polacchi, cechoslovachi, spagnoli, ecc. Per loro non vale nessuna incompatibilitá.
Almeno in Germania per un AI non esiste nessuna incompatibilita. Loro possono fare anche il commercio di immobili.

...........per ora mi sà chel' incompatibilità resta, vedremo quanto e se resteremo in europa...................;)
 

Theodoro

Membro Ordinario
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Privato Cittadino
Vedrai che resterá anche la Grecia. Pacta sunt servanda!!!
E non portiamola alla perversione.
Perché dovrebbe restare l'incompatibilitá per i mediatori residenti, se per le imprese aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, che svolgeranno l'attivitá nel territorio nazionale italiano (sia a base del diritto di stabilimento - art. 13 D.M 26-10-2011, che a base dell'art. 14 "libera prestazione di servizi") questo non vale. L'unica cosa che devono avere, é un'idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali.
E poi, se proprio sará cosí che le leggi non dovessero essere applicate (nel caso il D.L. 201/2011), quelli che vogliono praticare acanto all'attivitá di mediatore immobiliare altre attivitá, andranno dal altra parte della frontiera per istituire una ditta e poi entreranno col art. 13 - diritto di stabilimento.
 

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