Tredici Immobiliare

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Ciao a tutti :) !
Forse mi son persa qualcosa :domanda: ....
Ma se "chiunque" potrà effettuare intermediazione (... investire un sacco del suo tempo ad aggiornarsi costantemente, perdere tempo on-line per capire come registrare i contratti di locazione, ecc :rabbia: ...), allora la nostra l'incompatibilità con qualsivoglia altra attività, decadrà ?
Ovvero, se tutti potranno fare oltre al proprio mestiere anche il nostro, noi dovremmo fare - vita natural durante - soltanto questo mestiere ?????
Inoltre, che fine fa la legge 39/89?
Grazie dell'aiuto ;) .
Anna
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
@ Tredici Immobiliari.

Chiunque chi?
La legge 39/89 é ancora perfettamente e pienamente in vigore...
Nessuno può fare il mediatore d'immobili senza esame abilitativo e senza patentino
( adesso le Cam. d. Com. devono rilasciarlo obbligatoriamente a tutti gli agenti) e se non iscritto all'elenco tenuto dalla Camera di Commercio della provincia di residenza.
Chi fa un altro lavoro o svolge un'altra professione non può esercitare la mediazione e chi esercita la mediazione non può fare nessun'altra attività se non quella dell'amministratore di condominio.Eccezione che conferma la regola.
La rigorosa incompatibilità reciproca é perfettamente in auge oggi 31/05/2012.
Nulla é cambiato. Nemmeno l'abusivismo, naturalmente. Ma é di quello che stavi parlando, per caso?
 

Tredici Immobiliare

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Mi riferisco al decr leg 59/2010, che elimina il vecchio "Ruolo" e che permette a chiunque di fare mediazione "occasionalmente" (...:shock:...)
Se però mi dici che la 39/89 non è stata variata ho già sciolto il mio dubbio... :spunta:
grazie ...
 

Theodoro

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Privato Cittadino
Graf, in claris non fit interpretatio! Inoltre non si deve neanche andare a cercare l'effettiva mens legis, perché la norma é assai chiara. Il D.L. 201/2011 nell'art. 34, comma 3, toglie - non solo a mio modico avviso - completamente l'incompatibilitá, prevvedendo alla lettera d) che sono abrogate le restrizioni disposte dalle norme vigenti (nel ns. caso la L.39/89 ecc.) che limitano l'esercizio di una attività economica ad alcune categorie .... Vuol dire, che la attivitá di mediazione immobiliare non puo essere limitata solamente agli agenti-mediatori immobiliari. Lex posterio derogat legi priori! Questo é pacifico. Come anche che l'art. 34 si applica anche ai MI.
E poi c'é anche il D.M. 26-10-2011 che parla chiaro: all'art. 1, comma 1, lettera l) definisce come "attivita", l'attivitá regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 ...
Infatti gli agenti immobiliari sono ausiliari del commercio e non professionisti! Non saranno le professioni ad operare in futuro come MI, perché anche loro hanno delle incompatibilitá.
Pero cosa avete in contrario, se per esempio un tributarista, geometra, ecc. che ha studiato tutta la materia in campo di mediazione immobiliare e che poi ha passato l'esame alla CCIAA esercita l'attivitá di AI ovvero MI. Chi vede qua un abusivismo!!!!
Il mondo cambia, panta rei, hanno giá detto i vecchi romani. E come cambia!!!
Non bisogna nascondersi dietro questi fantasmi di "incompatibilitá" e di "abusivismo." Non conta l'iscrizione in un albo o un ruolo, o una protezione fitizia. Il cliente valuta la competenza del suo partner. La prestazione del mediatore deve portare un valore aggiuto per il cliente.
La liberalizzazione per qualche agente potrebbe essere la fine, peró per quelli abili sará il futuro.
 

Tredici Immobiliare

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Thedoro,
grazie x la tua precisazione, ma la tua è una libera interpretazione oppure l'hai letta su qualche gazzetta o (meglio sarebbe ancora) qualche circolare inviata da associazione di categoria?
La questione la trovo di fondamentale importanza per noi Agenti Immobiliari : farebbe la differenza potersi dedicare (in periodi duri come questi :disappunto: ) ad attività che poco (o tanto) si discostano dalla nostra ....
 

Maurizio Massimo

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Graf, in claris non fit interpretatio! Inoltre non si deve neanche andare a cercare l'effettiva mens legis, perché la norma é assai chiara. Il D.L. 201/2011 nell'art. 34, comma 3, toglie - non solo a mio modico avviso - completamente l'incompatibilitá, prevvedendo alla lettera d) che sono abrogate le restrizioni disposte dalle norme vigenti (nel ns. caso la L.39/89 ecc.) che limitano l'esercizio di una attività economica ad alcune categorie .... Vuol dire, che la attivitá di mediazione immobiliare non puo essere limitata solamente agli agenti-mediatori immobiliari. Lex posterio derogat legi priori! Questo é pacifico. Come anche che l'art. 34 si applica anche ai MI.
E poi c'é anche il D.M. 26-10-2011 che parla chiaro: all'art. 1, comma 1, lettera l) definisce come "attivita", l'attivitá regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 ...
Infatti gli agenti immobiliari sono ausiliari del commercio e non professionisti! Non saranno le professioni ad operare in futuro come MI, perché anche loro hanno delle incompatibilitá.
Pero cosa avete in contrario, se per esempio un tributarista, geometra, ecc. che ha studiato tutta la materia in campo di mediazione immobiliare e che poi ha passato l'esame alla CCIAA esercita l'attivitá di AI ovvero MI. Chi vede qua un abusivismo!!!!
Il mondo cambia, panta rei, hanno giá detto i vecchi romani. E come cambia!!!
Non bisogna nascondersi dietro questi fantasmi di "incompatibilitá" e di "abusivismo." Non conta l'iscrizione in un albo o un ruolo, o una protezione fitizia. Il cliente valuta la competenza del suo partner. La prestazione del mediatore deve portare un valore aggiuto per il cliente.
La liberalizzazione per qualche agente potrebbe essere la fine, peró per quelli abili sará il futuro.
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Credo che il problema di base sia rappresentato dal fatto che l'agente immobiliare si identifichi più come "commerciante" che "figura professionale"...
 

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