Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Confesso di non conoscere, se non in modo sommario, Il D.L. 201/2011....
Il dibattito sulla sua reale applicazione e su quanto vada ad incidere sulle incompatibilità in generale e su quella dell'agente immobiliare in particolare è aperto, allora...
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Credo che il problema di base sia rappresentato dal fatto che l'agente immobiliare si identifichi più come "commerciante" che "figura professionale"...



Credo che siano tutti gli altri, compreso il governo, a volerci considerare "commercianti" e non professionisti, nonostante tutte le incombenze che ci hanno versato sulle spalle e che non spetterebbero ai semplici commercianti...
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Potrei fare il mediatore iscritto alla Camera di Commercio e contemporaneamente il consulente immobiliare iscritto alla gestione separata e e la badante ( per mio marito!):risata::risata:iscritta nei lavoratori domestici! :shock:
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Potrei fare il mediatore iscritto alla Camera di Commercio e contemporaneamente il consulente immobiliare iscritto alla gestione separata e e la badante ( per mio marito!):risata::risata:iscritta nei lavoratori domestici! :shock:



Magari anche la baby-sitter e la dog-sitter..... non si sa mai....
 

STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Confesso di non conoscere, se non in modo sommario, Il D.L. 201/2011....
Il dibattito sulla sua reale applicazione e su quanto vada ad incidere sulle incompatibilità in generale e su quella dell'agente immobiliare in particolare è aperto, allora...

Idem.
Il D.L. , comunque, vale da natale a santo stefano, senza la legge di conversione.
Che c'è stata.
Non l'ho letta.
Ma è la legge di conversione quella che conta.
Il D.L. è solo una scritta sull'acqua.
Domanda : chi è così bravissimo da postare i brandelli della legge di conversione che riguardano la categoria ? (io...no :confuso:)
 

Graf

Nominato ad Honorem
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Scrive Limpida:​
Potrei fare il mediatore iscritto alla Camera di Commercio e contemporaneamente il consulente immobiliare iscritto alla gestione separata e e la badante ( per mio marito!):risata::risata:iscritta nei lavoratori domestici! :shock:

Iscritta qui, iscritta lì, iscritta per di là.......poi, per cancellarti, ti ci vuole un gommone....
:D:)
 

Theodoro

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Privato Cittadino
Non a santo stefano, giá prima di natale era giá legge il D.L. 201/2011. L'On. Monti é in gamba, non fa le cose solo a metá.
La legge di conversione é datata 22 dicembre 2011, n. 214. E cambia solo il comma 8, escludendo dall'ambito di applicazione i ns. colleghi mediatori creditizi.
Che l'art. 34 é da applicare anche ai mediatori non é una invenzione mia. Si puó dedurre dal comunicato stampa della F.I.M.A.A., datata: Roma, 19 gennaio 2012. Un saluto al presidente Angeletti.
Sará un pó esagerato che un MI o AI faccia anche il babysitter. Ma se un agente fa anche consulenze aziendali, tributarista ecc., perché no!!!!! E poi esiste sempre ancora l'obbligo di avere sostenuto l'esame prescritto e di avere tutti gli altri requisiti di legge.
Perché una babysitter che passa l'esame alla CCIAA non dovrebbe fare l'agente immobiliare, se (un mio pensiero) probabilmente la maggioranza degli agenti iscritti nel vecchio ruolo non ha mai superato cioé fatto un'esame simile.
Per il cliente inesperto: come puó essere inesperto un AI, puó esserlo anche un cliente. Ma credetemi, la vox populi funziona. Le reputazioni circolano.
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
A me sembra chiaro che in ogni caso si debbano possedere i requisiti previsti dalla L. 39/89, anche nel caso di iscrizione AL MOA (meno di 60 giorni di attività anno) !

Riporto quanto trovato:
"
Area Tutela del Mercato e della Fede Pubblica
Settore Commercio e Servizi TORINO
A tutti gli iscritti al Ruolo
degli Agenti di Affari in
Mediazione
Oggetto: soppressione del ruolo mediatori – decreto ministeriale 26 ottobre 2011.
Dal 12 maggio 2012 viene soppresso il ruolo mediatori (non i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività); si invita pertanto a leggere con attenzione quanto sotto riportato:
1) IMPRESE ISCRITTE AL RUOLO MEDIATORI E AL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CON SEDE PRINCIPALE IN TORINO E PROVINCIA ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012: dovranno, dal 12 maggio 2012 ed entro e non oltre il 12 maggio 2013, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività, inviare una comunicazione contenente l’elenco di tutte le sedi ed unità locali e delle persone abilitate
2) PERSONE FISICHE ISCRITTE AL RUOLO MEDIATORI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO E NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012: potranno sino al 12 maggio 2016 utilizzare la pregressa iscrizione nel ruolo mediatori quale requisito per iniziare l’attività di mediazione (in alternativa dal 12 maggio 2012 al 12 maggio 2013 potranno chiedere l’iscrizione in un’apposita sezione (“Transitorio”) del REA del Registro Imprese della Camera di commercio per poter mantenere senza scadenza temporale il requisito professionale)
3) MODIFICHE DELL’ATTIVITA’ SUCCESSIVE ALLA DATA DEL 12 MAGGIO 2012: I soggetti che, dal 12 maggio 2012, cesseranno di svolgere l’attività all’interno di un’ impresa dovranno richiedere, entro 90 giorni a pena decadenza, di essere iscritti nell’apposita sezione “a Regime” del REA del Registro Imprese della Camera di commercio
SI EVIDENZIA INOLTRE:
- per ogni denuncia e comunicazione occorre utilizzare mezzi di invio telematici; dal 10 agosto 2012 anche i moduli e formulari dei mediatori andranno presentati solo in modalità telematica
- tenuto conto che il termine per gli adempimenti sopra elencati è di un anno, si suggerisce agli operatori e ai loro intermediari professionali di non concentrare nei giorni immediatamente successivi al 12 maggio 2012 le pratiche di aggiornamento: non si esclude infatti che i sistemi informatici che si stanno predisponendo per l’invio delle pratiche possano avere un’implementazione nel corso delle settimane successive
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA E MODULISTICA DAL 12 MAGGIO 2012 VISITA IL SITO WWW.TO.CAMCOM.IT NUMERI TEL. 5716911-912-913-914-915-921-922.
"




Circolare

3/2012


Torino, 27 gennaio 2012





Il Decreto attuativo degli articoli 73 e 80 del Dlgs. 59/10 (Bolkestein)

Cari Colleghi,

Vi invio la
Circolare informativa di FIMAA Italia relativa all'emanato Decreto inerente le
modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA, sia per coloro che vorranno iniziare l'attività di agente d'affari in mediazione, sia per coloro che sono già iscritti al Ruolo Mediatori.
Sono in contatto con i funzionari della Camera di commercio di Torino per pianificare
l'attuazione della normativa. Tra fine febbraio e i primi di marzo organizzerò senz'altro un
Convegno dove i medesimi funzionari saranno disponibili per tutti i chiarimenti, e sarà l'occasione di presentare le nuove convenzioni ed i programmi per i corsi 2012 a cui sto lavorando insieme al Consiglio.
Cordiali saluti.
Alessandro Berlincioni

Presidente FIMAA Torino

FIMAA TORINO
‐ Via G. Casalis 33 10143 Torino

Tel 011.4733030
‐ Fax 011.4730808 www.fimaatorino.it info@fimaatorino.it

Scarica l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Il Decreto attuativo degli articoli 73 e 80 del Dlgs. 59/10 (Bolkestein)
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art.80 del Dlgs.59/10, ha emanato il decreto inerente le modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al Rea sia di coloro che vorranno iniziare l’attività di agente d’affari in mediazione, sia di coloro che sono già iscritti nel Ruolo dei mediatori.
Si ricorda che l'art.73 del Dlgs.59/10 aveva soppresso il Ruolo degli agenti di affari in
mediazione e l'art.80 dello stesso decreto aveva demandato ad uno emanando decreto
attuativo l’indicazione delle modalità di iscrizione e di trasferimento nel Registro delle
imprese e nel Rea dei soggetti già operanti.
Successivamente le circolari 3635/c e 3637/c del Ministero dello Sviluppo Economico
precisavano che la soppressione del Ruolo doveva intendersi rinviata alla data di entrata in
vigore dell'emanando decreto attuativo.
Nel frattempo le Camere di Commercio avevano quindi continuato ad iscrivere i nuovi
operatori in via provvisoria nel "soppresso Ruolo".
L'art.15 del Decreto ora approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/1/2012
prevede che l'efficacia dello stesso è rinviata al compimento del centoventesimo giorno
dalla data di pubblicazione ,e quindi al 12/5/2012.
L'art.11 del Decreto prevede quindi le norme transitorie e dispone che:

a) entro un anno dalla data di acquisizione di efficacia del Decreto (quindi entro il
12/5/2013) le imprese iscritte nel Ruolo alla data del 12/5/2012 ed attive dovranno
provvedere a comunicare i propri dati e confermare il possesso dei requisiti necessari per
l'esercizio dell'attività alla Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede
principale, compilando un apposito modulo ed inviandolo in via telematica;

b) la comunicazione di cui sopra dovrà essere effettuata dagli operatori per ogni
sede o unità locale;

c) le persone fisiche iscritte a Ruolo che non svolgono l'attività presso alcuna
impresa devono inoltrare per via telematica un'apposita comunicazione alla Camera di
Commercio competente, sempre entro il 12/5/2013, per ottenere l'iscrizione nell'apposita
sezione del Rea (Repertorio economico amministrativo). Per una prima disamina evidenziamo alcune delle norme di maggiore interesse contenute nel presente provvedimento :

1) l'inizio dell'attività per i nuovi operatori avverrà tramite presentazione della Scia
(segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalle certificazioni e dichiarazioni
previste dalla legge attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla L.39/89 e successive
modificazioni;

2) l'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali dovrà presentare una
Scia per ciascuna di esse, nominando per ogni punto un soggetto abilitato all'esercizio
dell'attività;

3) per lo svolgimento dell'attività permangono gli stessi requisiti e incompatibilità
previsti dalla Legge 39/89 e successive modifiche; restano altresì in vigore le norme
inerenti i provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento di attuazione di detta legge(D.M
452/90);

4) l'ufficio del Registro delle imprese rilascerà agli aventi diritto la tessera
personale di riconoscimento munita di fotografia comprovante l'iscrizione;

5) il deposito dei moduli e formulari di cui all'art.5 della L.39/89 dovrà essere
effettuato in via telematica;

6) è consentito l'esercizio di mediazione occasionale per un periodo non superiore
a sessanta giorni in un anno a condizione che il soggetto persona fisica provveda ad
iscriversi nell'apposita sezione del Rea, fermo restando l'obbligo di possedere i requisiti
previsti dalla L.39/89 e successive modifiche;

7) le imprese aventi sede in uno stato dell'Unione Europea ed ivi abilitate
all'esercizio dell'attività di mediazione, ove intendano aprire unità locali in Italia, hanno
titolo per l'iscrizione nel Registro delle imprese e Rea e sono tenute all'osservanza
dell'obbligo di idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali;

8) il Ministero ha previsto che ogni comunicazione agli uffici competenti avvenga in
via telematica tramite compilazione di appositi modelli che ha allegato al decreto.
Al fine di consentire agli interessati di recepire le nuove modalità di gestione dell'attività e
di adeguarsi alle stesse il Ministero dello Sviluppo Economico ha, come su esposto,
rinviato l'applicazione delle norme a far data dal 12/5/2012 per dar modo altresì, anche
alle varie C.C.I.A.A., di potersi attrezzare per recepire la predetta normativa.
Provvederemo in seguito al commento analitico della normativa fornendoVi le opportune
istruzioni per la compilazione dei modelli ministeriali, non appena saranno noti i metodi
operativi adottati per rendere applicative le modalità di iscrizione sopra indicate.
Avv. Paolo PESANDO Avv. Daniele MAMMANI
"
 

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