Il motivo dell’esclusione degli acquisti a titolo originario dalle regole sulla continuità delle trascrizioni va cercato nel fatto che la fattispecie dell’acquisto per usucapione “si fonda sempre su una particolare ed esclusiva relazione in cui il soggetto si trova con la res e si verifica a prescindere dai diritti che chiunque altro abbia su di essa” .
Quanto fin qui osservato intorno al carattere della sentenza di cui all’articolo 2651 del codice civile ne svela dunque un carattere particolare: in poche parole essa viene a svolgere un ruolo soltanto in caso di conflitti intorno alla titolarità del bene, mentre non influisce in alcun modo sulla pienezza e sul godimento esclusivo dell’usucapiente.
La pronuncia svolge una funzione processuale di fondamentale importanza ma è priva di qualunque collegamento con gli scopi della trascrizione; la titolarità del diritto, una volta maturati i requisiti previsti dall’articolo 1158 , non è mai messa in discussione da eventuali trascrizioni pregiudizievoli. L’unica possibile minaccia per l’usucapiente è infatti un nuovo acquisto a titolo originario da parte di un altro soggetto mentre in caso di contestazioni provenienti dal precedente proprietario, interverrà proprio la sentenza di accertamento di cui al 2651. La pronuncia del giudice potrà intervenire nei casi in cui l’usucapiente si determini ad alienare il bene, in quanto, sebbene il titolo d’acquisto sia l’usucapione stessa, la sentenza si pone come l’unico strumento idoneo a superare una situazione che, in punto di fatto, finirà spesso per limitare la libera commerciabilità del bene . Nel caso poi in cui il trasferimento sia realizzato con il mezzo dell’atto pubblico e la sentenza vi sia stata ma non sia stata trascritta dal cancelliere, sarà lo stesso notaio a curarne la trascrizione nel rispetto di quella scrupolosità che “è ragionevole attendersi da un professionista sufficientemente avveduto” .
L’assenza di una pronuncia di accertamento compromette dunque la libera disponibilità del bene, ed è fuori di dubbio che essa pregiudica solo uno dei poteri sul bene rientranti nel fascio delle prerogative proprietarie enunciate dall’articolo 832 del codice, o, quanto meno, lo rende di difficile realizzazione in quanto l’usucapiente dovrebbe riuscire a trovare un acquirente imprudente che confidi sull’avvenuto acquisto.