La sentenza della Corte di Giustizia CE ( Corte di Giustizia CE,15 dicembre 1993,causa C-63/93,in raccolta della giurisprudenza della Corte,1993,I,6665 e ss.) . smentisce le tesi dell’esclusione ed i dubbi e le incertezze che si possono avanzare in ordine alla presunta natura risarcitoria dell’indennità come causa di esclusione di ogni possibile prestazione corrispettiva, acquistano maggior forza, tenendo conto dell’autorevolezza della fonte.
La decisione fissa un principio molto importante nell’ambito della questione di cui si sta discutendo : quello in base al quale il fatto di rimettere a disposizione del proprietario un bene immobile da parte del conduttore, che riceve per questo un’indennità, rientra nella nozione stessa di “affitto e locazione di beni immobili” ed è pertanto da considerare, alla stessa stregua, una prestazione di carattere corrispettivo. A tal proposito, prosegue la sentenza, per il rispetto delle norme di armonizzazione comunitaria non è consentito agli Stati membri prevedere un diverso trattamento IVA per le prestazioni corrispettive previste in un contratto e per l’operazione che al contratto stesso pone fine : in buona sostanza, se i canoni sono soggetti ad IVA, lo è anche l’indennità corrisposta in sede di risoluzione convenzionale dell’accordo.
L’Agenzia delle Entrate conclude che “alla luce delle considerazioni sopra svolte e dell’interpretazione data dalla giurisprudenza, si ritiene che debba riconoscersi la natura sinallagmatica dell’emolumento, ancorché esso scaturisca da una disposizione di legge, come del resto riconosciuto nella citata risoluzione a proposito dell’indennità dovuta in caso di espropriazione per pubblica utilità.
Ai fini fiscali, pertanto, deve ritenersi che l’indennità di cui all’art.34 della l. n. 392 del 1978, qualora corrisposta in seguito alla naturale cessazione della locazione, costituisca il corrispettivo di un’obbligazione che come affermato dalla stessa Corte di Giustizia, ai fini dell’IVA,deve essere considerata alla stregua di una prestazione di servizi ex art.3,co.1,del d.P.R. n.633/72, imponibile in presenza del requisito soggettivo.