ClaudioNeri

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Buongiorno,
nel maggio 2012 ho acquistato un appartamento da 4 eredi.
In fase di ristrutturazione erano emersi problemi di umidità di risalita costringendomi a dover effettuare interventi non programmati (scavare, installare il coupolex, praticare fori per l'areazione, trattamenti particolari sui muri dentro e fuori).
Già nel mese di giugno 2013, dopo soli 3 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione, in una delle stanze l'umidità di risalita ha provveduto a far scoppiare la pittura e, dopo una copiosa pioggia, la cantina ha avuto infiltrazioni d'acqua.
Nella cantina, quasi completamente interrata, al momento della visita con l'agenzia immobiliare, era stata ricavata una pozza di circa 40x40x40cm ed al suo interno una pompa ad immersione. Essendo presente un torchio per pigiare l'uva, in un successivo momento ho chiesto ad uno degli eredi se quella servisse per quando il precedente proprietario faceva il vino e doveva lavare l'attrezzatura e mi è stato risposto di sì.
In fase di lavori di ristrutturazione, una dei quattro eredi che tra l'altro abita al piano sopra al mio, mi ha consigliato di far scavare in giardino per poi far riempire di cemento ed evitareinfiltrazioni da parte del dei vicini, raccontandomi che il terreno dei vicini è riempito con materiale di riporto, e che in passato si erano già verificati episodi di allagamento.
Di nuovo questa mattina, dopo una notte intera di pioggia, la cantina era allagata e presentava 4 dita d'acqua.
Scusatemi se mi sono dilungato, ma era solo per farvi un quadro completo della situazione.
In questo caso si può parlare di vizio occulto? Sicuramente dovrò affrontare delle spese non indifferenti per limitare i danni.

Grazie per l'attenzione
Claudio
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
E ‘ necessario che tu ti rivolga ad un legale, al quale andrà consegnata tutta la documentazione completa del caso in questione, onde consentirgli di prendere la migliore decisione per te. I termini che la legge indica, a pena, decadenza per l’esperimento delle azioni di garanzia, in caso di compravendita di bene affetto da vizi sono, ai sensi dell’art. 1495 del cod. civ., di 8 giorni per la denuncia degli stessi dalla scoperta, e di 1 anno dalla consegna del bene, mentre l’art. 1669 amplia a 10 anni dalla consegna dell’immobile il termine per agire in caso di gravi difetti di costruzione (per vizio del suolo, per difetto di costruzione ecc.). Essendo spirato il termine annuale, che la legge fissa per far valere la garanzia per vizi del bene nei confronti del venditore, l’unica strada percorribile potrebbe essere quella indicata dall’art. 1489 del cod. civ., il quale consente di agire, entro 10 anni, nei confronti del venditore per ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, in quanto il vizio del bene oggetto di compravendita può considerarsi come un onere non apparente che diminuisce in maniera apprezzabile il godimento del bene stesso.
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
decisiva è comunque la denuncia dei vizi nel termine di legge già indicato... per il resto andrebbe verificato per tabulas come già suggerito la possibilità di esperire l'actio quanti minoris. L'unica cosa certa è che del tempo prezioso è stato perso da parte sua....
 

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