elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
effettivamente è un copia incolla, ma sono sicurissima che è riferito alla locazione residenziale. E' l'unico caso di prelazione dell'inquilino introdotto con la 431/98
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Ma non esiste proprio! Questo è il risultato dei copia e incolla. Quello che hai scritto riguarda immobili uso commerciale. Bisogna leggere il testo di legge non così e dare info sbagliate. Poi ho messo pure il link di un articolo in merito.vedilo
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
Mi occupo di locazioni da anni e ti garantisco che esiste. La 431/98 non riguarda i commerciali ma solo i residenziali. Ti incollo un altro testo che ti farà chiarezza:
La legge 9 dicembre 1998 n. 431 disciplina all’art. 3, i motivi in base al quale alla prima scadenza dei contratti così detti “a canone libero” ed a “canone concordato” il locatore può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.
Di tutto rilievo per la sua novità é il motivo
di cui alla lettera g) del citato articolo, che prevede la facoltà di disdetta “quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-mente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore é riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della lege 27 luglio 1978, n. 392.”
La norma quindi prevede un diritto di prelazione
a favore del conduttore che, tuttavia, non é generalizzato ma sussistesolo ove l’intenzione del locatore di vendere l’immobile locato, sia dedotto quale motivo di diniego di rinnovo del contratto locatizio alla prima scadenza. Ciò significa che qualora il proprietario non si avvalga della facoltà di inviare la disdetta alla prima scadenza del contratto, potrà vendere l’immobile a terzi ed il conduttore non avrà alcun diritto di prelazione; conseguentemente il rapporto locatizio proseguirà con il nuovo acquirente.
 

Copingo

Nuovo Iscritto
Scusate, purtroppo faccio fatica a capire! Troppi termini difficili :)

Sono un pò confuso.

Per riepilogare:

Io e la mia ragazza siamo in affitto in un'appartamento dal giugno 2011. Contratto 4 + 4.

Ad oggi, la società proprietaria (SGR immobiliare) di tutto l'immobile, sta procedendo alla vendita degli appartamenti.

In questo caso noi che siamo inquilini ,con ancora 3 anni e qualche mese dalla prima scadenza, abbiamo diritto di prelazione sull'acquisto?

Questa cosa m'interessa sinceramente più per capire se sussiste la possibilità di acquistare ad un prezzo agevolato (20/30% in meno rispetto al valore).



Grazie.
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
La 431/98 si.Riguarda solo gli immobili urbani e ci siamo ovvio. L articolo 38 e 39 a cui fai riferimento sono della 392/78 e quelli riguardano proprio gli immobili ad uso commerciale a cui la lettera g fa appunto riferimento. Ma mi pare che non rientrano in questo caso..
 

Alessandraa

Membro Ordinario
Agente Immobiliare
Quindi prelazione solo se il locatore intende vendere l immobile a terzii e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
 

elisabettam

Membro Senior
Agente Immobiliare
e solo se dà lo sfratto, l'inquilino ha la prelazione. se il proprietario vende a terzi e cede il contratto in essere, l'inquilino non ha prelazione
 

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