Mi occupo di locazioni da anni e ti garantisco che esiste. La 431/98 non riguarda i commerciali ma solo i residenziali. Ti incollo un altro testo che ti farà chiarezza:
La legge 9 dicembre 1998 n. 431 disciplina all’art. 3, i motivi in base al quale alla prima scadenza dei contratti così detti “a canone libero” ed a “canone concordato” il locatore può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.
Di tutto rilievo per la sua novità é il motivo
di cui alla lettera g) del citato articolo, che prevede la facoltà di disdetta “quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventual-mente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore é riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della lege 27 luglio 1978, n. 392.”
La norma quindi prevede un diritto di prelazione
a favore del conduttore che, tuttavia, non é generalizzato ma sussistesolo ove l’intenzione del locatore di vendere l’immobile locato, sia dedotto quale motivo di diniego di rinnovo del contratto locatizio alla prima scadenza. Ciò significa che qualora il proprietario non si avvalga della facoltà di inviare la disdetta alla prima scadenza del contratto, potrà vendere l’immobile a terzi ed il conduttore non avrà alcun diritto di prelazione; conseguentemente il rapporto locatizio proseguirà con il nuovo acquirente.