Affittasi NO cani.
Avrei messo così le cose
Non servirebbe a niente. Porterebbero il cane dopo aver sottoscritto il contratto di locazione ed essersi insediati nell'appartamento.
Tra l’altro tale clausola potrebbe essere illecita, nella attuale società dei diritti senza doveri
Confermo quanto pensato da Francesca: all'art 1138 cc (così modificato dal'art 16 della 220/2012) si parla del regolamento condominiale. In particolare questo non può vietare agli abitanti dello stabile di detenere animali domestici.
Una precisazione: detta norma è applicata ai regolamenti condominiali non contrattuali ma non è applicabile in egual modo a quei regolamenti contrattuali stilati prima del 2012.
Più precisamente: per i reg. contrattuali, la norma se presente può essere tolta a giudizio dell'assemblea condominiale ma non può essere nuovamente inserita.
Relativamente alle parti comuni dell'edificio: non è possibile vietare l'accesso/l'uso delle parti comuni agli animali (possono usare l'ascensore anche se non accompagnati
)
Relativamente ai contratti di locazione: resta in essere la libertà negoziale, ergo il locatore può vietare in contratto la presenza di animali. Norma che se non viene rispettata può far risolvere il contratto per inadempimento.
Se il contratto nulla prevede in merito e il conduttore acquisisce successivamente la bestiola, ha diritto a tenerla con se (fermo restando l'eventuale diniego condominiale se esistente).
Restano