Una tutela ancora più rafforzata per l’acquirente è quella di prevedere, nel contratto preliminare, una clausola risolutiva espressa le parti possono cioè stabilire che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità indicate nella scrittura medesima. In questo caso, lo scioglimento del contratto (tale infatti è la “risoluzione”) si verifica automaticamente quando la parte interessata (qui, l’acquirente) dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Nel caso di specie, dunque, l’acquirente, valendosi di tale facoltà, potrà comunicare al costruttore, dopo un ritardo prolungato, di volersi svincolare dall’accordo e di pretendere la restituzione degli eventuali acconti e/ocaparre.
Ma quando questa clausola non è espressa, una strada a disposizione dell’acquirente può esser quella dimettere in mora il costruttore, inviandogli una diffida scritta e chiedendogli di adempiere al contratto entro un termineche, di norma, non può essere inferiore a 15 giorni (salvo particolari contratti o usi diversi). In tale lettera, l’acquirente avviserà la controparte che, se non provvede in tempo, il contratto dovrà intendersi risolto. Questo meccanismo viene chiamato dalla legge “termine essenziale“.
La risoluzione può comportare la restituzione del doppio della caparra. Mentre altri danni, se ci sono, devono essere documentati e comprovati. Claudia@
Grazie Claudia, a chiedere l'inserimento della clausola risolutiva non mi azzardo minimamente visto che non mi vogliono accettare nemmeno quella della penale. Invece, mi potrebbe essere utile in caso di ritardo il meccanismo del "termine essenziale". Si può ricorrere ad esso dopo quanto tempo rispetto alla scadenza riportata sul preliminare?