Sono proprietario di un appartamento sito al sesto ed ultimo piano di un fabbricato. Dal sesto piano la scala condominiale porta al settimo sul cui pianerottolo vi sono tre porte, due delle quali danno accesso a due terrazzi che costituiscono la copertura totale dello stabile (che sono di proprietà esclusiva di due condomini) e la terza dà accesso al locale controllo ascensore.
Recentemente, durante le ore notturne, sia io che il mio vicino di piano, abbiamo ripetutamente riscontrato, dallo spioncino della porta di ingresso, movimenti furtivi di persone che scendevano dal settimo piano, certamente malintenzionati introdottisi nello stabile.
Il mio vicino ed io abbiamo pertanto deciso di installare, a nostre spese, un cancello che chiuda l'accesso alla scala che dal pianerottolo del sesto porta al settimo piano, consegnandone ovviamente le chiavi a tutti i condomini (anche se, in , ad eccezione dei due proprietari dei terrazzi di copertura, nessuno di essi ha necessità di transitarvi) e alla Ditta che esegue la manutenzione dell'ascensore.
La detta misura sarebbe utile principalmente per me e per l'altro condomino del sesto piano in quanto, con il cancello, eviteremmo il rischio, aprendo la porta del nostro appartamento, di trovarci difronte ad eventuali manintenzionati acquattati sulle scale suddette e migliorerebbe le condizioni di sicurezza anche per tutti gli altri abitanti dell'immobile.
Portata la richiesta in assemblea, un condomino si è opposto. La discussione, pertanto, è stata differita a data da stabilirsi.
In merito a quanto sopra, pongo la seguente domanda: l'installazione del cancello da parte mia e del mio vicino di piano, considerato che sarebbe eseguita a nostre spese e che non altererebbe la possibilità, da parte degli altri condomini di fruire della cosa comune (scala) in quanto tutti otterrebbero copia della chiave (compresa la Ditta manutenzione ascensore), non rientra nei casi previsti dall'art. 1102 Codice Civile e quindi fattibile anche senza o indipendentemente dal deliberato dell'assemblea condominiale?
Grazie dei suggerimenti che mi vorrete dare.
Recentemente, durante le ore notturne, sia io che il mio vicino di piano, abbiamo ripetutamente riscontrato, dallo spioncino della porta di ingresso, movimenti furtivi di persone che scendevano dal settimo piano, certamente malintenzionati introdottisi nello stabile.
Il mio vicino ed io abbiamo pertanto deciso di installare, a nostre spese, un cancello che chiuda l'accesso alla scala che dal pianerottolo del sesto porta al settimo piano, consegnandone ovviamente le chiavi a tutti i condomini (anche se, in , ad eccezione dei due proprietari dei terrazzi di copertura, nessuno di essi ha necessità di transitarvi) e alla Ditta che esegue la manutenzione dell'ascensore.
La detta misura sarebbe utile principalmente per me e per l'altro condomino del sesto piano in quanto, con il cancello, eviteremmo il rischio, aprendo la porta del nostro appartamento, di trovarci difronte ad eventuali manintenzionati acquattati sulle scale suddette e migliorerebbe le condizioni di sicurezza anche per tutti gli altri abitanti dell'immobile.
Portata la richiesta in assemblea, un condomino si è opposto. La discussione, pertanto, è stata differita a data da stabilirsi.
In merito a quanto sopra, pongo la seguente domanda: l'installazione del cancello da parte mia e del mio vicino di piano, considerato che sarebbe eseguita a nostre spese e che non altererebbe la possibilità, da parte degli altri condomini di fruire della cosa comune (scala) in quanto tutti otterrebbero copia della chiave (compresa la Ditta manutenzione ascensore), non rientra nei casi previsti dall'art. 1102 Codice Civile e quindi fattibile anche senza o indipendentemente dal deliberato dell'assemblea condominiale?
Grazie dei suggerimenti che mi vorrete dare.