Bruno S.

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Privato Cittadino
Sono proprietario di un appartamento sito al sesto ed ultimo piano di un fabbricato. Dal sesto piano la scala condominiale porta al settimo sul cui pianerottolo vi sono tre porte, due delle quali danno accesso a due terrazzi che costituiscono la copertura totale dello stabile (che sono di proprietà esclusiva di due condomini) e la terza dà accesso al locale controllo ascensore.
Recentemente, durante le ore notturne, sia io che il mio vicino di piano, abbiamo ripetutamente riscontrato, dallo spioncino della porta di ingresso, movimenti furtivi di persone che scendevano dal settimo piano, certamente malintenzionati introdottisi nello stabile.
Il mio vicino ed io abbiamo pertanto deciso di installare, a nostre spese, un cancello che chiuda l'accesso alla scala che dal pianerottolo del sesto porta al settimo piano, consegnandone ovviamente le chiavi a tutti i condomini (anche se, in , ad eccezione dei due proprietari dei terrazzi di copertura, nessuno di essi ha necessità di transitarvi) e alla Ditta che esegue la manutenzione dell'ascensore.
La detta misura sarebbe utile principalmente per me e per l'altro condomino del sesto piano in quanto, con il cancello, eviteremmo il rischio, aprendo la porta del nostro appartamento, di trovarci difronte ad eventuali manintenzionati acquattati sulle scale suddette e migliorerebbe le condizioni di sicurezza anche per tutti gli altri abitanti dell'immobile.
Portata la richiesta in assemblea, un condomino si è opposto. La discussione, pertanto, è stata differita a data da stabilirsi.
In merito a quanto sopra, pongo la seguente domanda: l'installazione del cancello da parte mia e del mio vicino di piano, considerato che sarebbe eseguita a nostre spese e che non altererebbe la possibilità, da parte degli altri condomini di fruire della cosa comune (scala) in quanto tutti otterrebbero copia della chiave (compresa la Ditta manutenzione ascensore), non rientra nei casi previsti dall'art. 1102 Codice Civile e quindi fattibile anche senza o indipendentemente dal deliberato dell'assemblea condominiale?
Grazie dei suggerimenti che mi vorrete dare.
 

n3m3six78

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Privato Cittadino
Non credo tu possa apportare modifiche nelle parti comuni senza prima avere il consenso di tutti i condomini . In questo caso un singolo pirla si è opposto
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
Recentemente, durante le ore notturne, sia io che il mio vicino di piano, abbiamo ripetutamente riscontrato, dallo spioncino della porta di ingresso, movimenti furtivi di persone che scendevano dal settimo piano, certamente malintenzionati introdottisi nello stabile.
Beh ,forse sarebbe meglio controllare chi entra dal portone, piuttosto che impedire solo di andare sul terrazzo.
Con il cancello al sesto piano gli eventuali malintenzionati sono comunque liberi di girare per il condominio.
Ma siete certi che siano "abusivi"? , e non amici dei proprietari dei terrazzi,dotati di chiavi ? Cosa dicono i proprietari dei terrazzi ?
 
U

Utente Cancellato 65257

Ospite
Non considererei il cancello un innovazione ma una modificazione che non preclude l'uso uguale agli altri condomini quindi si delibera con maggioranza semplice.
 

Bruno S.

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Non considererei il cancello un innovazione ma una modificazione che non preclude l'uso uguale agli altri condomini quindi si delibera con maggioranza semplice.
Ma poichè, a mio parere, la installazione del cancello è una modificazione e non una innovazione in quanto: a) non altera strutturalmente la cosa comune (scala); b) non ne preclude o riduce o rende difficoltoso l'uso agli altri condomini; c) non incide economicamente su questi ultimi; d) contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza e, quindi, il pacifico godimento degli appartamenti dei due condomini promotori e anche degli altri condomini, l'opera dovrebbe rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 1102 del Codice Civile (uso della cosa comune) e quindi non necessitare di delibera assembleare, essendo quest'ultima prevista invece per i casi di cui all'art. 1120 C.C. Mi riferisco a tale proposito, alla Sentenza della Corte di Cassazione n.18052/2012 (una delle tante) la quale chiarisce che "in tema di condominio degli edifici le innovazioni di cui all'art. 1120 C.C. non corrispondono alle modificazioni cui si riferisce l'art. 1102 C.C., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione mentre le seconde si inquadrano nella facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontra solo i limiti indicati nello stesso art.1102 C.C."
 

Andrea Occhiodoro

Membro Attivo
Amm.re Condominio
Ciao Bruno,
sono anch'io del parere che l'installazione del cancello a tue spese rientri tra le facoltà ammesse dall'art. 1102 c.c. e quindi non necessiti di alcuna delibera assembleare. Toccherà semmai al condòmino dissenziente dimostrare, ricorrendo all'Autorità Giudiziaria dopo aver esperito un tentativo di mediazione, la violazione degli articoli 1102 e/o 1120 del codice civile. Personalmente non credo che si imbarcherà in un'iniziativa del genere con la sola certezza di dover anticipare le spese legali. L'unica piccola seccatura è che seguendo questa strada il cancello rimarrebbe di tua proprietà (pur installato legittimamente in un'area comune) e quindi le future manutenzioni e le eventuali sostituzioni delle chiavi che si dovessero rendere necessarie sarebbero esclusivamente di tua competenza. Visto che hai solamente un condòmino dissenziente potresti invece valutare di far deliberare l'installazione del cancello come una miglioria atta a regolamentare l'accesso ad aree comuni e quindi sicuramente di competenza assembleare. In questo modo non solo la spesa iniziale sarebbe suddivisa tra tutti i condòmini ma anche le successive manutenzioni.
 

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