Condivido la logica. Sarebbe illogico il contrario. Ma ....?
....ma purtroppo il legislatore italico non sa cosa sia la logica, perchè quando inserisce il comma 3, che fa riferimento ai contratti di locazione "soggetti a registrazione", in sostituzione dei commi 3 e 3-bis, all'articolo 6 del D.Lgs 192/2005 si dimentica di leggere ciò che lui stesso aveva scritto al comma precedente, cioè al comma 2, dove sono assenti le parole "soggetti a registrazione": "Nel caso (omissis) di nuova locazione di ediici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 In tutti i casi il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative (...)", donde la conseguenza che tale obbligo sussiste per contratti di qualunque durata. I soliti vecchi vizi: far credere di aver semplificato per, in realtà, non semplificare mai nulla.