ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Anche io rifiuto con sdegno la questione "inganno".

Tuttavia mi pare che un contratto di lavoro a tempo indeterminato purchè sia posto in essere da un soggetto privato e al di fuori dello stesso ramo di attività di intermediazione sia compatibile con l'attività di mediazione.

Diversamente altre attività imprenditoriali autonome la precludono.

A @Manola 62 dico ciò che accadde nel 2012 ad un collega che era riuscito ad accaparrarsi una licenza per un bar in centro storico, nella nostra stessa cittadina di residenza e territorio di intermediazione.

Venti giorni dopo l'iscrizione al registro delle imprese, gli arrivò una comunicazione della camera di commercio che gli "suggeriva" quale attività svolgere.
Se una o l'altra.

Decise di vendere Bar e licenza.

La cosa straordinaria è che non avrebbe mai scoperto
che fosse così, se non gli fosse stato d'autorità intimato... almeno immagino che se avesse magari compreso prima di essere vissuto sempre con quest’ordine di ordine d'idee all'italiana di dare per scontate cose che tanto poi non sono così manifeste e chiare, e se pertanto vi avesse prestato più attenzione, non avrebbe gettato via tempo e denari.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Penso che un lavoratore subordinato non sia compatibile perché il decreto parla di attività commerciali, ( tranne per i dipendenti pubblici a par time, poi toglieranno anche quello.
 

dormiente

Membro Senior
Agente Immobiliare
Art. 4
(Servizi finanziari)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del
credito, ((i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di
mediazione creditizia))
i servizi assicurativi e di riassicurazione,
il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione
dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di
consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in
particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla
sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi
accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo
Allegato.

Da quanto riportato è chiaro che l'agente immobiliare non è più vincolato da incompatibilità già dal 2011
Scusa qui dove si parla di attività immobiliare?
 

ROSFRUM

Membro Attivo
Privato Cittadino
Penso che un lavoratore subordinato non sia compatibile perché il decreto parla di attività commerciali, ( tranne per i dipendenti pubblici a par time, poi toglieranno anche quello.
si ma per i dipendenti pubblici con un secondo lavoro non autorizzato, le sanzioni variano innanzitutto in base all’ordinamento interno di ogni singola amministrazione...comunque è una vergogna
 

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