Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
a me è successo un caso dove con la cancellazioen della Banca (Bersani) la banca dell'acquirente non aveva riscontri dell'avvenuta cancellazione dell''ipoteca, siccome quando la banca effettua la cancellazione direttamente lo fa in via telematica non sempre si trovano subito i riscontri, non vorrei fosse questo il caso, ma la procedura di solito è snella e in quel caso con una visura il notaio trovò la cancellazione.

IN questo caso bisogna capire se la cancellazione è stata fatta da un notiao o dalla banca.
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
ipoteca cancellata si, ipoteca cancellata no.. perchè è un problema?

Si fanno compravenditae in cui contestualmente alla stipula del rogito, si procede all'estinzione del vecchio mutuo del venditore, alla cancellazione dell'ipoteca, e all' iscrizione dell'ipoteca del nuovo mutuo dell'acquirente.
 

Caggiano Tiziana

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Si fanno compravenditae in cui contestualmente alla stipula del rogito, si procede all'estinzione del vecchio mutuo del venditore, alla cancellazione dell'ipoteca, e all' iscrizione dell'ipoteca del nuovo mutuo dell'acquirente.

Sapevo che la procedura era questa ma, se non sbaglio, dopo il decreto Bersani, l'ipoteca veniva cancellata automaticamente all'estinzione del debito. Però magari mi sbaglio. I miei clienti comprano e vendono in contanti! Ho fatto pochi mutui.
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Sapevo che la procedura era questa ma, se non sbaglio, dopo il decreto Bersani, l'ipoteca veniva cancellata automaticamente all'estinzione del debito. Però magari mi sbaglio. I miei clienti comprano e vendono in contanti! Ho fatto pochi mutui.

.. beata te! :risata::risata:

Come detto, la Bersani prevede la cancellazione dell'ipoteca da parte dell'Agenzia del Territorio a seguito di segnalazione dell'estinzione del mutuo da parte della Banca che l'ha erogato. Se la banca non segnala nulla ..... :disappunto:

;)
 

Caggiano Tiziana

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Ok. Grazie Maurizio
Beata me mica tanto! Anche i ricchi hanno finito di spendere! Il mercato turistico si è fermato completamente e la prima casa, dove lavoro io, non si vende. Sono anch'io, come tanti, in attesa che tutto riparta..............:^^:ma non ho molte speranze per ora!
 

robertobosco

Membro Ordinario
Zucchetti ha ragione. L'avvenuta estinzione al 31/12/2008 (non fa differenza se anticipata o alla naturale scadenza), successiva al decreto Bersani, attivava l'obbligo, per l'Istituto mutuante, alla comunicazione all'Agenzia del territorio di attuare la cancellazione. Purtroppo molti Istituti non sono stati così solerti nel rispettare tale normativa. Comunque, ciò non rappresenta un problema. Il notaio del compratore questo la sa benissimo. Il venditore avrebbe potuto richiedere attualmente alla sua banca la quietanza e la banca avrebbe (da quel momento) avuto l'obbligo di disporre la cancellazione entro 30 giorni. Inoltre, il notaio della parte acquirente, con il possesso della quietanza, avrebbe immediatamente potuto anche stipulare, apponendo una ipoteca formale di 2° grado che in concreto (per effetto della quietanza) è da intendersi di I° grado sostanziale, in dipendenza di un debito estinto.
 

robertobosco

Membro Ordinario
Nel confermare quanto precedentemente citato, faccio osservare che il dlg 7 del 31/12/2007 (art.7) e succ. conv. dlgs 40 del 2/4/2007 art.8 septies ("il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione (da intendersi totale e non parziale) dell'obbligazione .... ecc. , senza alcun onere per il debitore"). Non c'è nulla che faccia evincere che a seguito di una anticipata estinzione, la banca non debba porre in essere quanto imposto dal D.L. Inoltre il D.L. fa carico alla banca mutuante di responsabilità civile per danni causati da ritardo nella cancellazione di che trattasi !!
Ciò significa che il mutuatario che venisse costretto a disporre ad un notaio, per motivi di urgenza per inadempienza della banca, la cancellazione, può richiedere alla banca il rimborso di quanto occorso. Inoltre la mia precedente, evidenziava la possibilità di evitare tale disposizione, in quanto, nella sostanza, inutile. Se taluna banca, in "taluni casi" rifiuta la cancellazione, lo fa solo in oltraggio a quanto previsto dal Decreto e non perchè in suo diritto.
 

alessandro66

Membro Senior
Privato Cittadino
scusate...ma con la Bersani,da parte della banca non c'e' l'obbligo della cancellazione?

Entro trenta giorni, in automatico, per mutui erogati dopo l'entrata in vigore della legge e senza spese per il cliente e dopo sessanta giorni per quelli stipulati prima ma con richiesta specifica del cliente alla banca tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e sempre senza spese...
 

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