E':mediazione e sostituzione di persona nella conclusione del contratto.
Tribunale Padova sez. II. 25/10/201
Ai fini del riconoscimento al mediatore del suo diritto alla provvigione, non rileva se l'affare si sia concluso tra le stessi parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, nel momento in cui vi sia tuttavia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte cui il contratto fu inizialmente proposto e quella con cui è stato in seguito concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa e la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.