io nemmeno ...chiedere consiglioalla nostra cara avvocato...che legge meglio di noile "letteratura forense"
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se, cioè, il contratto è provvisoriamente efficace ciascuna delle parti è tenuta, secondo buona fede, a conservare integre le ragioni dell’altra, ma non è tenuta ad eseguire il contratto
L’avveramento della condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, sta a significare che gli effetti del contratto, rispettivamente, si producono o vengono meno fin dal momento in cui si è stipulato il negozio.
[/quote]Nell’esame della norma dell’art. 1357 c.c. si è già notato che l’esistenza di una condizione non limita le facoltà di disposizione del titolare del diritto; ma gli atti di disposizione seguono lo svolgimento della vicenda condizionale.
CiaoL’avveramento della condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, sta a significare che gli effetti del contratto, rispettivamente, si producono o vengono meno fin dal momento in cui si è stipulato il negozio.
Invero, la regola della retroattività non è assoluta. È, infatti, previsto che, o per volontà delle parti o per la sua sussistenza di determinate circostanze, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui la condizione si attua.
Roby ha scritto:Domanda, se faccio sottoscrivere una proposta d'acquisto a dei clienti sottoposta a clausola sospensiva per l'ottenimento di mutuo bancario, metto come termine per la stipula del rogito notarile 2 mesi dal compromesso, mi sembra un tempo piu che ragionevole per la concessione o la delibera del mutuo no?
Passati i 2 mesi se non ho delibera o predelibera decade la proposta o quando meno il venditore si può ritirare sapendo che l'acquirente ancora non ha avuto una delibera nei termini del rogito.
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