mariapaolaP

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Agente Immobiliare
Non più tardi di un mese fa mi è capitata la stessa cosa: un mio cliente attraverso una'altra agenzia ha controfirmato e quindi accettato una proposta nella quale vi era la condizione sospensiva di accettazione al mutuo senza scadenza. Rogito a metà settembre. Dopo circa 1 mese dalla firma il venditore si rende conto dell'errore : al 15 di settembre l'acquirente avrebbe potuto dirgli che non gli concedevano il mutuo percui lui avrebbe perso tutto questo tempo per niente. Gli ho consigliato, e così ha fatto, di farsi firmare una liberatoria nella quale lui era di nuovo libero di poter vendere l'immobile. preciso che il venditore aveva si accettato la proposta, ma la caparra l'aveva lasciata nelle mani dell'ai. Personalmente ritengo che l'ai nn abbia affatto tutelato il venditore, ma solo l'acquirente.
 

osammot

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Agente Immobiliare
se, cioè, il contratto è provvisoriamente efficace ciascuna delle parti è tenuta, secondo buona fede, a conservare integre le ragioni dell’altra, ma non è tenuta ad eseguire il contratto
L’avveramento della condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, sta a significare che gli effetti del contratto, rispettivamente, si producono o vengono meno fin dal momento in cui si è stipulato il negozio.
Nell’esame della norma dell’art. 1357 c.c. si è già notato che l’esistenza di una condizione non limita le facoltà di disposizione del titolare del diritto; ma gli atti di disposizione seguono lo svolgimento della vicenda condizionale.
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da quanto suesposto se ne deduce che la condizione sospensiva non è vincolante e che:
e' nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore
 

Manlio

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Agente Immobiliare
Caro Roberto,dovreste inviare una raccomandata a/r all'agenzia che si occupa della compravendita citando il tempo già trascorso dalla sottoscrizione del preliminare con ulteriori 10 giorni per avere notizie in merito alla richiesta di mutuo avanzata dal loro cliente pena la nullità del contratto, a maggior ragione se non avesse fatto il sopralluogo il perito della banca.
L’avveramento della condizione, sia essa risolutiva o sospensiva, sta a significare che gli effetti del contratto, rispettivamente, si producono o vengono meno fin dal momento in cui si è stipulato il negozio.
Invero, la regola della retroattività non è assoluta. È, infatti, previsto che, o per volontà delle parti o per la sua sussistenza di determinate circostanze, gli effetti si producono soltanto nel momento in cui la condizione si attua.
Ciao
 

Diego Zucchini

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Agente Immobiliare
Tutti i contratti devono avere un termine.
Sul contratto, magari, si sarà potuta inserire una clausola sospensiva omettendone la scadenza (non ha fatto una gran cosa l'altra agenzia...), ma la proposta avrà comunque un suo periodo di validità? Il venditore ha firmato per accettazione la proposta entro i termini di validità della stessa?
Ma anche se l'avesse fatto, per me ha le carte per potersi ritirare.
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Domanda, se faccio sottoscrivere una proposta d'acquisto a dei clienti sottoposta a clausola sospensiva per l'ottenimento di mutuo bancario, metto come termine per la stipula del rogito notarile 2 mesi dal compromesso, mi sembra un tempo piu che ragionevole per la concessione o la delibera del mutuo no?

Passati i 2 mesi se non ho delibera o predelibera decade la proposta o quando meno il venditore si può ritirare sapendo che l'acquirente ancora non ha avuto una delibera nei termini del rogito.
 

Sandro 7942

Membro Attivo
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Roby ha scritto:
Domanda, se faccio sottoscrivere una proposta d'acquisto a dei clienti sottoposta a clausola sospensiva per l'ottenimento di mutuo bancario, metto come termine per la stipula del rogito notarile 2 mesi dal compromesso, mi sembra un tempo piu che ragionevole per la concessione o la delibera del mutuo no?

Passati i 2 mesi se non ho delibera o predelibera decade la proposta o quando meno il venditore si può ritirare sapendo che l'acquirente ancora non ha avuto una delibera nei termini del rogito.


A prescindere dal fatto che sarebbe meglio evitare clausole sospensive di qualsivoglia genere...(meglio prima portare il cliente in banca) Quando sono proprio costretto a usare una clausola simile pongo termine massimo 20 giorni per l'ottenimento di una predelibera e la stesura del preliminare successivo alla proposta.
Mediamente in 15 giorni si riesce ad avere la predelibera bancaria, per cui è inutile fissare termini eccessivamente lunghi (si va troppo a discapito del venditore), poi dal compromesso all'atto possono passare anche 6 mesi se le parti sono d'accordo... Ma stare in ballo mesi per un pugno di mosche... Non mi pare proprio il caso... :occhi_al_cielo:
 

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