Urca che caos!
Buongiorno, nell'ordine:
la condizione sospensiva non è clausola vessatoria, ma, appunto, un elemento accodentale del contratto/negozio giuridico. Una volta che sia stata, però, inserita, ne fa parte a tutti gli effetti.
Quanto alla scadenza o meno della condizione: non è necessario sia una scadenza precisa, posso mettere qualunque condizione sia, diciamo in soldoni, ragionevole pensare che si avveri (quando morirò.... tipica condizione sospensiva, non so quando ma succederà).
Ciò premesso, se il cliente ritiene di aver atteso "troppo" (ma mettere una clausola "alla concessione del mutuo" o similari senza mettere anch "purchè entro 90 giorni ad esempio non lo consiglierei), può inviare raccomandata a/r all'agenzia mettendo lui stesso il termine, che non può essere inferiore ai 15 giorni, trascorsi i quali (termine di cd. messa in mora) si riterrà libero.
Buongiorno, nell'ordine:
la condizione sospensiva non è clausola vessatoria, ma, appunto, un elemento accodentale del contratto/negozio giuridico. Una volta che sia stata, però, inserita, ne fa parte a tutti gli effetti.
Quanto alla scadenza o meno della condizione: non è necessario sia una scadenza precisa, posso mettere qualunque condizione sia, diciamo in soldoni, ragionevole pensare che si avveri (quando morirò.... tipica condizione sospensiva, non so quando ma succederà).
Ciò premesso, se il cliente ritiene di aver atteso "troppo" (ma mettere una clausola "alla concessione del mutuo" o similari senza mettere anch "purchè entro 90 giorni ad esempio non lo consiglierei), può inviare raccomandata a/r all'agenzia mettendo lui stesso il termine, che non può essere inferiore ai 15 giorni, trascorsi i quali (termine di cd. messa in mora) si riterrà libero.