Credo sia questa:
Il diritto alla divisione della provvigione tra più mediatori sorge, a norma dell'art. 1758 c.c., soltanto quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di comune intesa, ovvero autonomamente, ma giovandosi l'uno dell'attività espletata dall'altro, alla conclusione dell'affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell'affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo; non sussiste, invece, il diritto al compenso quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare per effetto d'iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore.
Cass. Civile - sez. III, Sent. del 08.07.2010 n. 16157
Il mio intento era semplicemente mettere in guardia anice sulla impossibilità di sapere a priori con certezza a chi spetta legalmente la provvigione in casi del genere e che, per evitare un contenzioso incerto, è sempre meglio cercare l'accordo tra le due agenzie prima di mettere mano al portafoglio.