Irrevocabilità della proposta. La clausola di “irrevocabilità della proposta”, dell’interessato all’ acquisto o alla vendita, viene spesso inserita nei moduli da parte delle Agenzie immobiliari per garantirsi di fronte a “ripensamenti” dei consumatori, prevedendo l’obbligo del consumatore di corrispondere la provvigione al mediatore nel caso in cui revochi l’incarico prima della sua naturale scadenza.
Tale “irrevocabilità” si pone in contrasto con l’articolo 1469 bis, n. 7 del codice civile, secondo il quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che riconoscano al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto
La proposta non è rivolta a un professionista, ma a un venditore di un immobile, ed è irrevocabile non per clausola, ma è proprio un negozio a se stante, anzi un pre-negozio.
Un contratto non è un contratto per clausola
In soldoni quella che viene chiamata impropriamente clausola in realtà è contenitore, semmai, la sua trasformazione in un contratto preliminare alla accettazione è foriera di problematiche, se non fatta con la dovuta cura.
Qui il consumatore non compra qualcosa ma propone di comprarlo, a condizioni SUE, non definite da chi vende, spesso.
Quindi non ha senso recedere, visto che condizione per fare una offerta che possa esser tenuta in considerazione dal venditore, che la dovrà "vagliare" è proprio la sua irrevocabilità.
CHi parla della popost adi qacquisto spesso nons a cosa dice, o ne conosce solo alcuni aspetti, confondendola con altre cose.
Mal di poco, visto gli svarioni ch esi trovano anche sul sole 24 ore riguardo a questo tema.
IN soldoni: quando si sottoscrive proposta di acquisto, si fa un atto liberale, UNILATERALE, che può esser fatto anche revocabile, ma tale scelta, a mio aprere, pregiudica di molto la fiducia che un venditore dona al proponente visto che fino al rogito interviene nella formazione del rapporto di coobligazione con il bene più grande, questo potrebbe indurlo a pensare che chi PROPONE in trealtà non abbia fatto bene i conti, quindi, anch esdietro mio consiglio, tnederei a lasciar perdere chi si approccia a un affare immobiliare con queste idee.
Altra cosa è comprare, attraverso le proposte irrevocabili prestampate delle concessionare o dei negozi, un televisore o un folletto o un auto.
C'è il diritto di recesso, che cambia il suo termine se fatto presso l'esercizio o fuori da esso, ma in realtà in questi casi l'acquisto lo si fa non proponendo nulla, ma accettando di fatto una proposta commerciale pre-cotta, da un fornitore o ditta.
Ci sono alcune CCIAA che hanno meso il diritto di recesso alle proposte, spesso aggirato, con consenzienti coloro che le sottoscrivevano, mettendo la data precedente, perchè è assurdo pensaredi fare una proposta immobiliare revocabile, non si parla di una tv, ma di una casa, si presuppone che chi si approccia all'acquisto di una casa, essendo un acquisto che viene ragionato per molti giorni, o mesi o anni addirittura, venga fatto a ragione veduta...
Io, ripeto, mi trovassi un proponente con il recesso in testa, lo inviterei a tornare quando è convinto.